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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. 36

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA MANUTENZIONE STAORDINARIA, LA RISTRUTTURAZIONE E IL RISANAMENTO DI COMPLESSI DI EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE DI PROPRIETA' DEGLI IACP O DA ESSI GESTITI, NONCHE' PER AGEVOLARE LA COSTRUZIONE DA PARTE DI COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA E INDIVIDUALE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA, AGEVOLATA E CONVENZIONATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 30 maggio 1975

Art. 9
Revoca dei contributi e subentro nella assegnazione del contributo revocato
Il mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori, salvo proroghe da concedersi dagli organi competenti, comporta la revoca del contributo.
Parimenti si procederà alla revoca del contributo in caso di violazione delle norme vigenti in materia di edilizia economica e popolare, fatta salva ogni altra azione prevista dall'ordinamento giuridico dello Stato.
La revoca del contributo statale, di cui all'articolo 3, o di quello regionale o la rinuncia dell'ente beneficiario, comporta il subentro nella assegnazione del contributo regionale della cooperativa immediatamente seguente nella medesima graduatoria compresa nei programmi approvati ai sensi dell'articolo 5 comunque nei limiti delle rese disponibilità.

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