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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 39

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA DALL'ISES - ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL' EDILIZIA SOCIALE - E DALL'ISSCAL - ISTITUTO PER IL SERVIZIO SOCIALE CASE PER I LAVORATORI - IN BASE AL DPR 30 DICEMBRE 1972, N. 1036 Sito esterno, E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 1973, N. 25

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 3 giugno 1975

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il personale trasferito alla Regione ai sensi dell' art. 18 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1036 Sito esterno, viene inquadrato, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 gennaio 1975, in uno dei livelli funzionali retributivi previsti dall'art. 9 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, modificato dall'art. 1 della successiva legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.
L'inquadramento avviene in base alla tab. A allegata alla presente legge, con provvedimento da adottarsi con le norme di cui all'art. 120 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25.
Art. 2
Al personale di cui al precedente art. 1, in sede di inquadramento, la Regione riconosce, agli effetti del trattamento economico, il servizio comunque prestato presso l'ente di provenienza, con le seguenti modalità:
- 100% per il servizio effettuato nella carriera di appartenenza al momento del trasferimento;
- 80% per il servizio effettuato in carriere inferiori.
Art. 3
Sono espressamente estese al personale inquadrato con l'art. 1 della presente legge le seguenti norme contenute nella legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, modificate dalla successiva legge regionale 20 luglio 1973, n. 26: articoli dall'1 al 108, articoli 110, 114, 116, 117, 120, 123, 124 e 126.
Art. 4
In corrispondenza dell'inquadramento del personale di cui all'art. 1 della presente legge i posti del ruolo unico regionale indicati in n. 2.180 nell'art. 118 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sostituito con l'art. 40 della successiva legge regionale 20 luglio 1973, n. 26, sono aumentati a n. 2.224.
Art. 5
La tabella C della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è così modificata: Livello 1 - posti n. 20 Livello 2 - posti n. 270 Livello 3 - posti n. 500 Livello 4 - posti n. 780 Livello 5 - posti n. 394 Livello 6 - posti n. 170 Livello 7 - posti n. 90
Art. 6
Le somme che la Regione Emilia - Romagna introiterà ai sensi del secondo comma dell'art. 19 del
DPR 30 dicembre 1972, n. 1036 Sito esterno, saranno utilizzate fino a concorrenza degli importi individuali, a coprire il costo del riscatto ai fini dell'indennità premio di servizio erogato dall'INADEL e il costo della equiparazione delle posizioni relative al trattamento di quiescenza di cui al terzo comma del citato art. 19.
Art. 7
Il primo punto del secondo comma dell'art. 41 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è così modificato:
" Qualora l'assenza sia dovuta a malattia, il collaboratore viene collocato d' ufficio in aspettativa, salvo che il collaboratore stesso non chieda di essere collocato in congedo straordinario ".
Art. 8
L'art. 47 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sostituito dall'art. 17 della successiva legge regionale 20 luglio 1973, n. 26, è così modificato al punto g) del primo comma:
g) " per attendere, ove il lavoratore risulti mutilato, invalido di guerra o per servizio, invalido civile, alle cure richieste dallo stato di invalidità, nei termini e con le modalità previste delle vigenti leggi ".
Art. 9
L'art. 97 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sostituito con l'art. 31 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26, è così modificato:
" Progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale - retributivo ".
La progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale - retributivo si articola:
a) in tre classi di stipendio di importo pari al 10% dello stipendio iniziale, conseguibili al compimento del 2 , 4 , e 6 anno di servizio effettivo;
b) in cinque classi di stipendio di importo pari al 7,50% dello stipendio iniziale, conseguibili al compimento del 10 , 12 , 18 , 22 e 26 anno di servizio effettivo;
c) in aumenti periodici biennali, non riassorbibili nelle successive classi di stipendio, di importo pari al 2,50% dello stipendio iniziale, conseguibili al compimento dell'8 , 14 , 16 , 20 , 24 , 28 e 30 anno di servizio effettivo.
L'incremento massimo attribuibile nell'arco di 40 anni di permanenza in servizio nello stesso livello funzionale - retributivo è fissato nell'85% dello stipendio iniziale.
Art. 10
La progressione economica di cui al precedente art. 9 viene applicata a tutti gli effetti dal 1 gennaio 1975. Al personale regionale collocato a riposo anteriormente al 1 febbraio 1975 detta progressione economica viene applicata dal trentesimo giorno antecedente quello del collocamento a riposo.
Art. 11
Il quarto comma dell'art. 112 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sostituito dall'art. 37 della successiva legge regionale 20 luglio 1973, n. 26, è così modificato:
" L'attribuzione differita al 1 gennaio 1974 e al 1 gennaio 1975 viene anticipata nel caso che il collaboratore venga collocato a riposo, a domanda o in applicazione dell'art. 108 della presente legge. In tal caso l'attribuzione viene effettuata integralmente dal trentesimo giorno antecedente quello del collocamento a riposo ".
Art. 12
Il secondo comma dell'art. 124 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è così modificato:
" Nelle more del perfezionamento della ricostituzione delle singole posizioni assicurative presso la Cassa Pensioni, la Regione garantisce e liquida al collaboratore, a titolo di acconto, un trattamento complessivo di pensione pari ai nove decimi di quello che la Cassa di Previdenza per i dipendenti degli Enti locali corrisponde ai suoi iscritti a parità di servizio ".
Art. 13
Agli oneri per l'inquadramento del personale di cui all'art. 1 della presente legge valutato per l'esercizio finanziario 1975 in L.320.000.000, l'amministrazione regionale provvede con i fondi di cui al Cap. 04340 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali " del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.
Alle spese per il riscatto ai fini dell'indennità premio di fine servizio INADEL e per la equiparazione delle pensioni relative al trattamento di quiescenza del personale ex ISES ed ex ISSCAL di cui all'art. 6 della presente legge, si provvede mediante la iscrizione di un apposito capitolo nelle contabilità speciali dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1975 - parte 1a - partite di giro -, cui corrisponde, nella stessa parte delle contabilità speciali dello stato di previsione dell'entrata, un capitolo dotato dello stesso stanziamento, sul quale fare affluire le somme che la Regione introiterà ai sensi del 2 comma dell'art. 19 del DPR 30 dicembre 1972 n. 1036 Sito esterno.
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9, per quanto attiene il personale in servizio al 1 gennaio 1975, valuti complessive in L.305.000.000, l'amministrazione regionale provvede con i fondi di cui al capitolo 00250 per L.10.000.000, al capitolo 04340 per L.270.000.000, al capitolo 07210 per L.25.000.000, tramite la integrazione degli stanziamenti dei capitoli stessi per gli importi a fianco di ciascuno indicati.
All'onere valutato in L.20.000.000, derivante dalla applicazione della normativa di cui all'art. 9 per il personale collocato a riposo anteriormente al 1 febbraio 1975, nonchè della normativa di cui all'art. 11, l'amministrazione regionale provvede mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, denominato " Sopravvenienze passive relative ad oneri arretrati di personale ".
La copertura finanziaria del maggiore onere di L.325.000.000 di cui ai commi immediatamente precedenti del presente articolo è assicurata:
a) quanto a L.300.000.000 mediante prelievo di tale importo dal Fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno, secondo la destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione di quell'esercizio;
b) quanto a L.25.000.000 mediante la elevazione di pari importo dello stanziamento di entrata del capitolo 08100 " Ritenuta per oneri riflessi a carico del personale " del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.
TABELLA A
LIVELLO I Inservienti.
LIVELLO II Uscieri, commessi, commessi capi
LIVELLO III Applicati di I, II e III classe. Primi applicati, archivisti, archivisti capi.
LIVELLO IV Segretari di I, II e III classe. Primi segretari e segretari principali. Segretari capi.
LIVELLO V Consiglieri di I, II e III classe. Capi sezione della carriera ISSCAL. Direttori della carriera ISES.
LIVELLO VI Direttore principale della carriera ISES. Capo ufficio della carriera ISSCAL.
LIVELLO VII Qualifiche superiori non comprese nei livelli precedenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 30 maggio 1975

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