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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 giugno 1975, n. 42

FUSIONE DI ENTI OSPEDALIERI DEL CONSORZIO PER I SERVIZI SANITARI E SOCIALI DI COPPARO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 6 giugno 1975

INDICE

Art. 2 - Con la deliberazione di cui al precedente articolo:
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
In attesa dell'approvazione del piano regionale ospedaliero di cui alla legge regionale 6 marzo 1974, n. 12, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'articolo 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno, la fusione:
- dell'ente ospedaliero specializzato provinciale di Tresigallo;
- dell'ente ospedaliero generale di zona " Ospedale Mandamentale San Giuseppe " di Copparo. Il nuovo ente ospedaliero avrà sede a Copparo.
Art. 2
Con la deliberazione di cui al precedente articolo:
<ELENCO> a) viene indicata la composizione del consiglio di amministrazione nei modi stabiliti dal successivo articolo 3;
b) vengono sciolti i consigli di amministrazione in carica degli enti preesistenti;
c) è nominato un comitato di amministrazione per la provvisoria gestione del nuovo ente del quale fanno parte un rappresentante di ciascuno dei consigli di amministrazione sciolti, nonchè un componente scelto dalla Giunta regionale.
La presidenza del comitato spetta al rappresentante della Regione.
Art. 3
Il consiglio di amministrazione del nuovo ente ospedaliero è composto:
a) da cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Ferrara, con schede limitate a tre nomi;
b) da due membri eletti dal consiglio comunale di Copparo;
c) da un membro eletto dal consiglio comunale di Tresigallo;
d) da due membri in rappresentanza degli enti che vengono a fusione per gli originari interessi degli enti medesimi.
In caso di soppressione di un ospedale situato in un comune diverso da quello ove ha sede l'ente ospedaliero, non fa più parte del consiglio di amministrazione il membro eletto dal consiglio comunale del comune dove era situato l'ospedale soppresso e il membro in carica decade dalla nomina.
Art. 4
La fusione disposta a norma del precedente articolo 1 ha effetto dalla data di insediamento del comitato previsto dalla lettera c) del precedente articolo 2. Detta data è indicata nella deliberazione di cui al suddetto articolo 1.
Il consiglio di amministrazione del nuovo ente ospedaliero dovrà insediarsi non oltre tre mesi dalla data anzidetta.
Art. 5
La presente leggè è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 5 giugno 1975

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