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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 giugno 1975, n. 43

EROGAZIONE ALL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET. - SpA DI UN CONTRIBUTO DI LIRE DUE MILIARDI, PER FAVORIRNE L'ATTIVITA' IN CONFORMITA' AI PROGRAMMI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 94 del 6 giugno 1975

Art. 3
Per il finanziamento della spesa di lire due miliardi, derivante dalla attuazione dell'art. 1 della presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi per pari importo. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore ai venti anni ed un tasso non superiore al 15% annuo, oneri fiscali esclusi.
E' autozizzata a tal fine l'iscrzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell' entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria, la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue L.320.000.000 a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 1994 compreso. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, nei bilanci di previsione a partire dal 1975.
Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al 1 comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal 5 comma, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata del tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
Alla spesa di L.320.000.000, prevista per l'ammortamento dei mutui, l'amministrazione regionale fa fronte, per l'esercizio finanziario 1975, mediante il prelievo di fondi:
a) quanto a L.300.000.000, dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio 1975 secondo la esatta destinazione attribuita nella voce n. 11
- lettera g) dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di quell'esercizio;
b) quanto a L.20.000.000, mediante prelievo dal fondo di cui al capitolo 79100 secondo la esatta destinazione attribuita alla lettera g) dell'elenco n. 6 annesso al bilancio di quell'esercizio.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d' ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del RDL 18 novembre 1923, n. 2440.

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