Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1975, n. 45

FINANZIAMENTO DEI SERVIZI VETERINARI - INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 1974, N. 51.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 174 del 12 dicembre 1975

INDICE

Art. 2 - Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
Art. 3 - Variazione di bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
I contributi di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a) della legge regionale 21 novembre 1974, n. 51, sono destinati, oltre che al perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 2 della stessa legge, anche all'istituzione, al funzionamento e al potenziamento dei servizi veterinari.
Per l'erogazione dei suddetti contributi si osservano le disposizioni di cui al titolo 1 della citata legge 21 novembre 1974, n. 51 Sito esterno.
Art. 2
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
Il primo comma, lettera a) dell'articolo 9 della legge 21 novembre 1974, n. 51 Sito esterno, è sostituito - a partire dall'esercizio 1975 - dal seguente:
a) L.2.850.000.000 per gli interventi finanziari di cui all'articolo 2.
All'onere per l'anno 1975, ammontante a Lire 50.000.000, si provvede mediante lo storno di pari importo dal capitolo di spesa 18100 " Sussidi ai comuni per i servizi veterinari e contributi per le condotte veterinarie disagiate ".
Art. 3
Variazione di bilancio
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazione in aumento:
Cap.15470 " Concorso nella spesa per l'istituzione, il funzionamento e il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria e sociale operanti esclusivamente nell'ambito territoriale dei consorzi socio - sanitari costituiti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1972, n. 10 "
L.50.000.000
b)Variazione in diminuzione:
Cap.18100" Sussidi ai comuni per i servizi veterinari e contributi per le condotte veterinarie disagiate "
L.50.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 11 dicembre 1975

Espandi Indice