LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 5
FUSIONE DI ENTI OSPEDALIERI DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA E ISTITUZIONE DELL'ENTE OSPEDALIERO DEL COMPRENSORIO DI CASTELNOVO NE' MONTI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 27 gennaio 1976
Art. 10
Al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione è corrisposta l'indennità di funzione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.
Agli oneri relativi fino al 31 dicembre 1975, provvede l'amministrazione regionale con i fondi di cui al capitolo 96100 della gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera " " Spese generali per la gestione del Fondo ".