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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 5

FUSIONE DI ENTI OSPEDALIERI DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA E ISTITUZIONE DELL'ENTE OSPEDALIERO DEL COMPRENSORIO DI CASTELNOVO NE' MONTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 27 gennaio 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
In attesa dell'approvazione del piano regionale ospedaliero di cui alla legge regionale 6 marzo 1974 n. 12, la giunta regionale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'articolo 6 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 Sito esterno, la fusione:
- dell'ente ospedaliero generale di zona " Ospedale Civile " di Guastalla;
- dell'ente ospedaliero generale di zona " Ospedale degli Infermi " di Brescello;
- dell'ente ospedaliero generale di zona " San Tommaso d' Aquino " di Novellara;
- dell'ente ospedaliero generale equiparato di zona " Ospedale Civile " di Poviglio;
- dell'ente ospedaliero generale equiparato di zona " Don Prospero Verona " di Reggiolo.
Il nuovo ente ospedaliero avrà sede a Guastalla e assumerà la denominazione di " Ente ospedaliero del comprensorio di Guastalla ".
Art. 2
Con la deliberazione di cui al precedente articolo:
a) viene indicata la composizione del consiglio di amministrazione nei modi stabiliti dal successivo articolo 3;
b) vengono sciolti i consigli di amministrazione in carica degli enti preesistenti;
c) è nominato un comitato di amministrazione per la provvisoria gestione del nuovo ente, del quale fanno parte un rappresentante di ciascuno dei consigli di amministrazione sciolti, nonchè un componente scelto dalla Giunta regionale.
La presidenza del comitato spetta al rappresentante della regione.
Art. 3
Il consiglio di amministrazione del nuovo ente ospedaliero è composto nei modi previsti dal combinato disposto dei commi terzo ed ultimo dell'articolo 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno.
Art. 4
La fusione disposta a norma del precedente articolo 1 ha effetto dalla data di insediamento del comitato previsto dalla lettera c) del precedente articolo 2. Detta data è indicata nella deliberazione di cui al suddetto articolo 1.
Il consiglio di amministrazione del nuovo ente ospedaliero dovrà insediarsi non oltre tre mesi dalla data anzidetta.
Art. 5
Nelle more dell'appprovazione del piano regionale ospedaliero, la regione promuove la costituzione di un ospedale situato nel comune di Castelnovo nè Monti, in provincia di Reggio nell'Emilia, avente i requisiti per essere classificato ospedale generale di zona.
La giunta regionale è autorizzata a promuovere e ad attuare, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno, l'istituzione dell'ente ospedaliero che amministrerà il suddetto ospedale.
Art. 6
Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, con propria deliberazione, dichiara l'istituzione dell'ente ospedaliero di cui al secondo comma dell'articolo precedente e indica la composizione del consiglio di amministrazione, secondo il disposto del successivo articolo 7.
Art. 7
Il consiglio di amministrazione del nuovo ente ospedaliero, istituito ai sensi del secondo comma dell' articolo 5, è composto nei modi previsti dal terzo comma dell'articolo 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno.
Art. 8
L'assessore regionale alla sanità, entro tre mesi dalla data in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di cui all'art. 6, promuove la elezione dei membri del consiglio di amministrazione del nuovo ente ospedaliero di cui al secondo comma dell'articolo 5, e convoca l'adunanza di insediamento del consiglio stesso.
In detta adunanza, subito dopo aver accertato la regolare costituzione dell'organo, il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente. L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri e a maggioranza assoluta dei componenti.
L'adunanza è presieduta dal consigliere più anziano di età.
Funge da segretario il consigliere più giovane di età.
Sino a quando l'ente ospedaliero non avrà una propria sede, il consiglio di amministrazione si riunisce nella sala delle riunioni del comitato amministrativo dell'ente comunale d' assistenza di Castelnovo nè Monti.
Il segretario dell'ente comunale di assistenza funge da segretario del consiglio d' amministrazione del nuovo ente ospedaliero, fino a quando questo non avrà propri impiegati.
Art. 9
Il consiglio di amministrazione, in attesa di amministrare l'ospedale che da esso dipenderà e, quindi, di assumere le funzioni di cui all'articolo 10 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 Sito esterno, delibera lo statuto dell' ente e tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per realizzare il fine di cui al primo comma dell'articolo 5.
Art. 10
Al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione è corrisposta l'indennità di funzione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.
Agli oneri relativi fino al 31 dicembre 1975, provvede l'amministrazione regionale con i fondi di cui al capitolo 96100 della gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera " " Spese generali per la gestione del Fondo ".
Art. 11
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 gennaio 1976

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