LEGGE REGIONALE 8 marzo 1976, n. 10
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE ESPROPRIATIVO ED URBANISTICO - NORME PROVVISORIE IN MATERIA URBANISTICA - NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 14 MARZO 1975, N. 16 E 24 MARZO 1975, N. 18
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 9 marzo 1976
Titolo I
Art. 1
La perdita di efficacia della legge regionale 22 ottobre 1972, n. 9, di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle materie oggetto della legge stessa, non concerne la facoltà di delega prevista nell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 ottobre 1972, n. 9 , allorquando essa viene esercitata nel settore espropriativo.
La delega, di cui sopra, può essere adottata fino alla data dell'inizio dell'effettivo esercizio delle funzioni espropriative delegate ai soggetti indicati negli artt. 3 e 9 della legge predetta, che viene disposta con decreto del presidente della giunta a norma dell'art. 16 della legge stessa.
Art. 2
L'ultimo comma dell'art. 40 della legge 24 marzo 1975, n. 18 , deve essere interpretato nel senso che l'organo consultivo di cui in ogni caso si avvale la regione, in attesa della costituzione dei propri organi consultivi, è il comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche.
Art. 3
Gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal consiglio ai quali gli organi regionali debbono attenersi in forza di leggi o atti regionali o statali, risultano da atti che espressamente li stabiliscono oppure da mozioni o deliberazioni politico - amministrative del consiglio regionale stesso.
Art. 4
Le norme della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, art. 4, n. 3 e n. 1 - lett. a), nonchè quelle vigenti antecedentemente all'entrata in vigore della legge predetta, vanno interpretate nel senso che l'approvazione di varianti da parte dell'organo competente comprende a tutti gli effetti l'autorizzazione alla variante stessa.