Espandi Indice

> Vai alla prima ricorrenza nel documento, indietro (indietro) o avanti (avanti) per spostarti alle occorrenze precedenti o successive

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1976, n. 17

INTERVENTI A FAVORE DELLE CANTINE SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 16 aprile 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, con la presente legge, adotta, in attuazione della legge statale 18 novembre 1975 n. 611 ed in riferimento al regolamento comunitario n. 2112/ 75 del 12 agosto 1975, provvidenze di natura straordinaria ed urgente in favore dei produttori vitivinicoli associati in cantine sociali cooperative.
Art. 2
Alle cantine sociali, costituite in società cooperative, ed ai consorzi di cantine sociali può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti destinati alla corresponsione di acconti ai soci conferenti, ai sensi dell'art. 2, punto 4, lett. b) della legge 5 luglio 1928 n. 1760 Sito esterno.
Per la determinazione del tasso globale delle operazioni e del tssso agevolato a carico delle cantine sociali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi dello Stato.
I prestiti potranno avere una durata massima di dodici mesi e l'ammontare del finanziamento non dovrà essere superiore al prezzo di orientamento comunitario del vino.
Art. 3
I prestiti previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del " Fondo interbancario di garanzia " di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 Sito esterno ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Alle cooperative, che non siano in grado di presentare agli istituti di credito mutuanti adeguate garanzie, può essere concessa da parte dell'ente di sviluppo agricolo - Ente Delta Padano - su proposta della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, garanzia fideiussoria per la differenza tra l'ammontare del prestito, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale della garanzia offerta, ove esistente, maggiorata del valore del concorso regionale nel pagamento degli interessi.
La garanzia fideiussoria regionale interviene allorquando gli istituti mutuanti hanno dimostrato di avere esperito tutte le procedure di riscossione coattiva sui beni dei debitori inadempienti ed hanno dimostrato di aver ottenuto, se operante, l'intervento sussidiario del " Fondo interbancario di garanzia ".
Art. 4
Le domande dovranno essere inoltrate al 2 dipartimento - attività produttive - agricoltura e alimentazione, che provvederà ai successivi adempimenti amministrativi.
L'assessore all'agricoltura e alimentazione provvederà all'emissione dei relativi nulla - osta.
L'elenco dei nulla - osta verrà trasmesso, per conoscenza, alla copetente commissione consiliare e alle commissioni provinciali di cui all'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20.
Art. 5
Per l'erogazione delle provvidenze previste dalla presente legge sono autorizzate nell'esercizio 1976:
a) per il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 2, una spesa pari all'importo dell'intera quota che verrà assegnata alla Regione, diminuito dell'importo di cui alla successiva lettera b);
b) per la concessione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 3, L.30.000.000.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la utilizzazione della quota che verrà assegnata alla Regione in base alla legge 18 novembre 1975, N. 611 Sito esterno.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
Gli stanziamenti eventualmente non utilizzati per i prestiti e le fideiusssioni inerenti alla vendemmia 1975 potranno essere erogati per la concessione, rispettivamente, di concorsi nel pagamento degli interessi su prestiti destinati alla corresponsione di acconti ai soci conferenti e di fideiussioni sugli stessi prestiti, inerenti al conferimento della vendemmia 1976, ferme restando le rimanenti modalità previste dalla presente legge.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai termini dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna 15 aprile 1976

Espandi Indice