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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 20

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER IL COMPLETAMENTO DEL TRASFERIMENTO DELL'ABITATO DI SUCCISO (COMUNE DI RAMISETO) - DELEGA DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 agosto 1977 n. 36

Titolo I
INTERVENTI REGIONALI
Art. 1
Per il completamento attuativo del trasferimento dell'abitato di Succiso, frazione del Comune di Ramiseto, in località Varvilla della stessa frazione - disposto con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 9 dicembre 1968 ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 23 dicembre 1966, n. 1142 - è autorizzata la spesa di L.1.250.000.000 a carico della Regione, rispettivamente sul bilancio preventivo dell'esercizio 1975 per Lire 400.000.000, sul bilancio 1976 per Lire 100.000.000, sul bilancio 1977 per L.400.000.000, sul bilancio 1978 per L.350.000.000.
Art. 2
Gli stanziamenti di cui all'articolo precedente sono destinati:
a) quanto a L.550.000.000, alla concessione di contributi in capitale per la costruzione di nuovi alloggi, a favore delle famiglie per le quali è previsto il trasferimento;
b) quanto a L.500.000.000: 1) completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel nuovo abitato di Varvilla, ivi comprese la viabilità pubblica, la rete idrica e fognaria, l'illuminazione pubblica e la sistemazione delle aree pubbliche; 2) realizzazione di un centro civico per le attività pubbliche, sociali, sanitarie e culturali, e chiesa e edificio annesso per servizi religiosi; 3) lavori di demolizione dei fabbricati e dei ricoveri provvisori precedentemente occupati nell'abitato di Succiso; 4) erogazione di un contributo al Comune di Ramiseto per le spese da sostenere nel caso di una eventuale variante al piano regolatore di cui al successivo articolo 3; 5) erogazione di eventuali contributi al Comune di Ramiseto per l'acquisizione delle aree resesi necessarie o che si renderanno necessarie per la costruzione degli alloggi. L'onere della spesa per i lavori di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 è a totale carico della Regione;
c) quanto a L.200.000.000, alla costruzione di una stalla sociale, ivi compresi le attrezzature e gli impianti annessi. Con tale somma verranno rimborsate all'amministrazione provinciale di Reggio Emilia le spese da questa sostenute, a tale fine, anche prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3

(modificato comma 1, sostituito comma 3 e aggiunto comma

dopo l'ultimo da articolo unico L.R. 24 agosto 1977 n. 36)

Lo stanziamento di L.550.000.000, di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, è riservato alla concessione di contributi esclusivamente a favore delle famiglie iscritte nell'apposito elenco predisposto dal Comune di Ramiseto in sede di formazione del piano regolatore del nuovo abitato di Varvilla - adottato dal citato comune con deliberazione n. 62 del 4 giugno 1969 ed approvato con decreto del provveditore regionale alle OO.PP, per l'Emilia-Romagna n. 11366 in data 7 agosto 1970 - e ratificato dallo stesso comune con deliberazione n. 58 del 5 aprile 1975 od eventualmente modificato od integrato dallo stesso Consiglio Comunale, purché dette famiglie, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano effettivamente residenti e dimoranti nella frazione di Succiso e non abbiano beneficiato, per lo stesso titolo, di contributi o altre provvidenze a carico dello Stato, dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia o di altri enti pubblici.
I contributi di cui al precedente comma sono concessi fino al 95% della spesa ammissibile per la costruzione degli alloggi nel nuovo abitato di Varvilla.
Ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo viene assunto l'importo effettivamente indispensabile per la costruzione degli alloggi fino all'importo massimo di L.14.000.000 per unità immobiliare di nuclei familiari di una o due persone, di L.17.000.000 per unità immobiliare di nuclei familiari di almeno tre persone, di L.21.000.000 per unità immobiliare di nuclei familiari di almeno cinque persone o di nuclei familiari di almeno due persone che, con l'alloggio, intendono trasferire le loro attività di pubblico esercizio esercitate nell'abitato di Succiso, di Lire 23.000.000 per unità immobiliare di nuclei familiari con almeno sette persone o di nuclei familiari con almeno tre persone che, con l'alloggio, intendono trasferire le loro attività di pubblico esercizio esercitate nell'abitato di Succiso. Il contributo non può essere assegnato per più di una unità immobiliare per ciascuna delle famiglie iscritte nell'elenco di cui al precedente 1° comma.
Nella predetta spesa ammissibile a contributo è escluso il costo del terreno, in quanto gratuitamente assegnato dal Comune di Ramiseto.
Nello stanziamento di cui al presente articolo confluisce la somma di L.400.000.000 assegnata alla Regione col decreto del ministero dei LL.PP. n. 69 del 30 aprile 1975; per l'utilizzazione di tale somma, verranno altresì osservate le eventuali direttive appositamente emanate dallo stesso ministero.
Le somme previste nello stanziamento di Lire 550.000.000 per i fini di cui al presente articolo e che residuano dopo la concessione dei contributi per la costruzione degli alloggi, possono essere utilizzate dall'Ente delegato per la realizzazione delle opere indicate nei punti b) e c) del precedente articolo 2.
Art. 4
Nella costruzione dei nuovi alloggi di Varvilla, finanziati a norma della presente legge, dovrà essere rispettato il piano regolatore di cui al precedente articolo 3 e le sue eventuali varianti approvate nei modi di legge. La tipologia delle nuove costruzioni dovrà essere informata alle norme sull'edilizia economica e popolare.
Entro trenta giorni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità dei singoli nuovi alloggi, i nuclei familiari interessati sono tenuti a trasferirvisi, abbandonando contestualmente i fabbricati ed i ricoveri provvisori precedentemente occupati nell'abitato di Succiso.
I predetti fabbricati e ricoveri provvisori di Succiso, entro i due mesi successivi, verranno, rispettivamente, demoliti o rimossi a norma dell'art. 72 della legge 9 luglio 1908 n. 445 Sito esterno.
Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini verranno demoliti o rimossi i fabbricati ed i ricoveri provvisori già occupati dai nuclei familiari trasferitisi, o che si trasferiranno nel frattempo, negli alloggi costruiti nell'abitato di Varvilla con contributi o provvidenze dello Stato, dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia o di altri enti pubblici.
Possono essere preservati dalla demolizione fabbricati o parte di fabbricati che, sotto il profilo architettonico e strutturale, siano in grado di costituire testimonianza dell'antico insediamento di Succiso e semprechè ciò non costituisca pregiudizio alla pubblica incolumità.
I fabbricati o le parti di fabbricati conservati non potranno avere altra destinazione d'uso se non quella di testimonianza storica.
Per l'acquisizione delle aree non ancora di proprietà del Comune di Ramiseto ed occorrenti alla costruzione dei nuovi alloggi in Varvilla sulla base degli strumenti urbanistici vigenti, saranno applicate le norme della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno.
Il Comune di Ramiseto, che si è assunto l'onere di mettere a disposizione l'area necessaria alla costruzione dei nuovi alloggi in base alla presente legge, contestualmente all'atto di cessione dell'area stessa dovrà stipulare con gli assegnatari apposita convenzione, per atto pubblico, la quale deve prevedere:
a) le caratteristiche tipologiche degli edifici da costruire;
b) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
c) la regolamentazione delle modalità circa l'eventuale alienazione dell'immobile o la costituzione su di esso di diritti reali di godimento con la indicazione dei criteri per la fissazione dell'eventuale prezzo di vendita o di locazione;
d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione.
Gli assegnatari di alloggi costruiti con i contributi dello Stato, dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia o di altri enti pubblici prima dell'entrata in vigore della presente legge potranno richiedere ed ottenere dal Comune di Ramiseto la commutazione del vincolo di inalienabilità, costituito sull'immobile, con la convenzione di cui al precedente comma.
Art. 5
La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, ha luogo nel rispetto del piano regolatore di cui all'art. 3 e delle sue eventuali varianti e sulla base di un progetto generale di massima predisposto ed approvato nei modi indicati nel successivo articolo 7.
Le opere predette, previo collaudo, vengono consegnate al Comune di Ramiseto ed entrano a far parte del suo demanio o patrimonio indisponibile.
Il Comune di Ramiseto provvederà immediatamente, dopo la consegna di cui al comma precedente, ad assegnare la chiesa e edificio annesso per servizi religiosi alla competente autorità ecclesiastica in uso gratuito e perpetuo a condizione che a detti chiesa e edificio venga mantenuta la destinazione d'uso prevista nel provvedimento di assegnazione.
Art. 6
La stalla sociale di cui alla lettera c) del precedente articolo 2, previo collaudo, verrà consegnata al Comune di Ramiseto, entrando a far parte del suo patrimonio indisponibile.
Il Comune di Ramiseto provvederà ad assegnare la predetta stalla sociale in uso gratuito e congiunto ai nuclei familiari di Varvilla interessati all'allevamento e al ricovero del bestiame, e a regolare con apposita convenzione i rapporti nascenti con detta assegnazione.

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