LEGGE REGIONALE 10 giugno 1976, n. 22
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER LA PROCREAZIONE LIBERA E RESPONSABILE, PER LA TUTELA SANITARIA E SOCIALE DELLA MATERNITA', DELL'INFANZIA E DELL'ETA' EVOLUTIVA, PER L'ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 dell' 11 giugno 1976
Art. 13
Segreto d' ufficio
Gli operatori del servizio istituito dalla presente legge e di quelli privati autorizzati sono tenuti al rispetto del segreto d' ufficio in ordine a qualsiasi notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni, comprese quelle relative alla gestione delle schede ostetrica e pediatrica.