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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1976, n. 22

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER LA PROCREAZIONE LIBERA E RESPONSABILE, PER LA TUTELA SANITARIA E SOCIALE DELLA MATERNITA', DELL'INFANZIA E DELL'ETA' EVOLUTIVA, PER L'ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 dell' 11 giugno 1976

Art. 8
Diagnosi neonatale di alcune enzimopatie ereditarie, della mucoviscidosi e delle minorazioni dell'udito
In riferimento agli interventi di cui alla lettera m) dell'art. 2 e in particolare ai fini della diagnosi precoce e del trattamento della fenichetonuria, dell' istidinemia, della galattosemia, della leucinosi e dell'omocistinuria, ed altre eventuali enzimopatie precocemente diagnosticabili e suscettibili di trattamento, tutti i nati vengono sottoposti, previo consenso dei soggetti esercenti la potestà, a prelievo ematico da praticarsi alla quinta giornata di vita o comunque non prima del quarto giorno dall'inizio dell'alimentazione e, in ogni caso, prima della dimissione del bambino dall'ospedale.
All'esecuzione del prelievo ematico sono tenuti gli enti ospedalieri della regione Emilia - Romagna o le case di cura convenzionate con la Regione per l'assistenza ostetrica o i consorzi per i servizi sanitari e sociali, per i parti a domicilio.
L'esecuzione del prelievo deve essere registrata sulla scheda ostetrica tra le notizie relative all'esito della gravidanza a cura del servizio che lo effettua.
Gli istituti, di cui al secondo comma del presente articolo, debbono immediatamente inviare il campione di sangue prelevato a uno dei laboratori indicati a questo fine dalla Regione.
Il laboratorio ha il compito di interpretare i risultati degli esami eseguiti, di giudicare sulla necessità o meno della loro eventuale ripetizione.
Gli enti ospedalieri della regione Emilia - Romagna e le case di cura convenzionate con la Regione per l'assistenza ostetrica, ai fini della diagnosi precoce della mucoviscidosi (fibrosi cistica) e della prevenzione delle sue complicanze, eseguono le ricerche dell' albumina nel primo meconio e comunque sul meconio emesso non oltre le prime ventiquattro ore di vita o altri eventuali test specifici.
I risultati ottenuti ai sensi dei commi precedenti e le eventuali indicazioni terapeutiche sono trasmessi al consorzio di competenza che provvede a registrarli sulla " scheda pediatrica " di cui al successivo art. 9 e a comunicarli ai soggetti esercenti la potestà sul neonato.
Nel caso di mucoviscidosi, la Giunta regionale provvede all'assegnazione di un contributo " una tantum " di L.300.000 alle famiglie che dimostrino di aver acquistato l'attrezzatura necessaria alla specifica terapia, previo impegno di cederla gratuitamente al consorzio socio - sanitario competente quando venga meno la necessità d' uso. L'ammontare del contributo potrà essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, qualora il costo delle attrezzature subisca ragguardevoli variazioni.
Nel caso di malattie congenite del metabolismo e di mucoviscidosi, la Giunta regionale assegna altresì contributi annuali, nella misura massima di L.500.000, a favore delle famiglie bisognose, sentito il parere del consorzio socio - sanitario competente, per l'acquisto di prodotti necessari alla terapia, che non siano già a completo carico degli enti mutualistici ed assistenziali.
La Regione promuove, a partire dagli ospedali che dispongono delle strutture per l'assistenza alle gravidanze e ai neonati a rischio, la istituzione di servizi di audiometria neonatale per la diagnosi precoce delle minorazioni dell'udito.

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