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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1976, n. 23

CONCORSO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AL FONDO DI SOLIDARIETA' E RICOSTRUZIONE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 16 giugno 1976

Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, al fine di concorrere alle spese per gli interventi in favore delle popolazioni del Friuli colpite da terremoto è autorizzata a mettere a disposizione della Regione Friuli - Venezia Giulia la somma di lire 500.000.000. A tale somma si aggiungono tutte le offerte in danaro fatte pervenire da terzi, enti e privati, alla Regione Emilia - Romagna per provvedere al soccorso delle popolazioni medesime.
Alla erogazione delle somme di cui al 1 comma del presente articolo provvederà il presidente della giunta regionale con proprio decreto, con riserva di provvedere in tale sede di intesa con le associazioni regionali dell'ANCI e dell'UPI e con la Regione Friuli - Venezia Giulia alla indicazione della destinazione specifica dei fondi medesimi.

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