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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1976, n. 23

CONCORSO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AL FONDO DI SOLIDARIETA' E RICOSTRUZIONE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 16 giugno 1976

INDICE

Art. 3 - Variazione di bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, al fine di concorrere alle spese per gli interventi in favore delle popolazioni del Friuli colpite da terremoto è autorizzata a mettere a disposizione della Regione Friuli - Venezia Giulia la somma di lire 500.000.000. A tale somma si aggiungono tutte le offerte in danaro fatte pervenire da terzi, enti e privati, alla Regione Emilia - Romagna per provvedere al soccorso delle popolazioni medesime.
Alla erogazione delle somme di cui al 1 comma del presente articolo provvederà il presidente della giunta regionale con proprio decreto, con riserva di provvedere in tale sede di intesa con le associazioni regionali dell'ANCI e dell'UPI e con la Regione Friuli - Venezia Giulia alla indicazione della destinazione specifica dei fondi medesimi.
Art. 2
All'onere di L.500.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa dotato dello stanziamento di L.500.000.000, e lo storno di pari importo dal capitolo di spesa n. 10400 " Interessi e spese su mutui per il finanziamento di interventi per il potenziamento delle strutture produttive zootecniche ".
Le somme offerte dai terzi alla Regione per le finalità della presente legge sono introitate in un apposito capitolo dell'entrata delle partite di giro ed erogate sul corrispondente capitolo della spesa.
Art. 3
Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
a) Variazioni in aumento
Capitolo 30500 " Riscossioni da terzi, enti e privati, di offerte in denaro per concorrere nelle spese per gli interventi in favore delle popolazioni del Friuli colpite dal terremoto "
( cni) (Titolo VI - Parte 1a).
Per memoria
PARTE SPESA
a) Variazioni in aumento
Capitolo 36130 " Concorso della Regione Emilia - Romagna al fondo di solidarietà e ricostruzione delle zone terremotate del Friuli "
( cni) (Titolo I - Sezione 4a - Categoria 4a - Rubrica 10a).
L.500.000.000
Capitolo 80500 " Destinazione delle offerte in danaro pervenute alla Regione Emilia - Romagna per concorrere nelle spese per gli interventi in favore delle popolazioni del Friuli colpite dal terremoto "
( cni) (Titolo VI - Parte 1a).
Per memoria
b) Variazioni in diminuzione
Capitolo 10400 " Interessi e spese su mutui per il finanziamento di interventi, per il potenziamento delle strutture produttive zootecniche ".
L.500.000.000
All'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 è aggiunto il presente capitolo di spesa:
Capitolo 80500 " Destinazione delle offerte in danaro pervenute alla Regione Emilia - Romagna per concorrere nelle spese per gli interventi in favore delle popolazioni del Friuli colpite dal terremoto ".
Art. 4
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127 comma 2 della Costituzione e 44 2 comma dello statuto.
Art. 5
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 15 giugno 1976

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