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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 luglio 1976, n. 25

MODIFICHE E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1973, N. 19 " CONTRIBUTI IN CONTO PAGAMENTO INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI O DA CONTRARRE DALLE IMPRESE ARTIGIANE PER CREDITI A MEDIO TERMINE "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 84 del 6 luglio 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 1 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19 viene modificato come segue: Negli esercizi dal 1973 al 1976, fatto salvo quanto disposto dal 2 comma del presente articolo, la Regione concede contributi di ammontare corrispondente alla quota parte di interessi, relativi ad un tasso del 4% in ragione di anno, sui mutui - contratti o da contrarre - a favore di imprese artigiane e di gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme previste dalla legge, e che svolgono la loro attività nel territorio della regione stessa.
A partire dall'entrata in vigore della presente legge, utilizzando anche le somme che eventualmente residueranno sugli stanziamenti degli esercizi 1974 e 1975, la Regione concede contributi di ammontare corrispondente alla quota parte di interessi, relativi ad un tasso del 6% - sei per cento - in ragione di anno, sui mutui - contratti o da contrarre
- a favore di imprese artigiane e di gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme previste dalla legge, e che svolgono la loro attività nel territorio della regione stessa.
Il contributo verrà accordato, nella misura prevista dal comma precedente, alle imprese artigiane singole od associate per le quali la Giunta regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora deliberato la concessione del contributo in conto interessi.
Il contributo sarà concesso per le iniziative da intraprendere oppure per quelle già intraprese da non oltre sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.
Art. 2
- Il contributo non verrà concesso per la parte di spesa finanziata o finanziabile con crediti erogati da o per il tramite della cassa per il credito alle imprese artigiane o comunque finanziata con altre forme di credito agevolato.
Art. 3
- gli affidamenti deliberati dalla Giunta per mutui da contrarre decadono se il richiedente non ottenga il finanziamento da parte dell'istituto di credito entro il termine di 90 giorni dalla data in cui la deliberazione diviene esecutiva.
A richiesta motivata da parte del beneficiario la Giunta regionale, su conforme parere della commissione tecnica regionale prevista dall'articolo 5, può prorogare il termine di cui sopra.
Art. 4
Il limite di impegno per l'esercizio 1976 per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 1 della presente legge, già fissato in lire 200.000.000 dall'art. 7 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, viene elevato a lire 300.000.000.
Art. 5
Per effetto della modificazione integrativa introdotta con l'art. 4 della presente legge, le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione dal 1973 al 1985 per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, e successivi rifinanziamenti e della presente legge, in dipendenza dei limiti di impegno autorizzati con le leggi stesse, risultano così determinate: L.350.000.000 per l'esercizio 1973 L.700.000.000 per l'esercizio 1974 L.1.150.000.000 per l'esercizio 1975 L.1.450.000.000 per l'esercizio 1976 L.1.450.000.000 per gli esercizi dal 1977 al 1982 L.1.100.000.000 per l'esercizio 1983 L.750.000.000 per l'esercizio 1984 L.300.000.000 per l'esercizio 1985.
Alla iscrizione del maggior limite di impegno di L.100.000.000 sul capitolo 55600 del bilancio di previsione per l'esercizio 1976, l'amministrazione regionale provvede mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario medesimo, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio.
Art. 6
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni: PARTE SPESA
a) Variazioni in aumento:
Capitolo 55600 " Contributi costanti decennali in conto ammortamento mutui a favore di imprese artigiane per il credito a medio termine " L.100.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Capitolo 75100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " L.100.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 5 luglio 1976

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