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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1976, n. 26

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA E DEL TURISMO NELLE ZONE MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 9 luglio 1976

Art. 1
Finalità della legge
La Regione Emilia - Romagna, con la presente legge, si propone di concorrere allo sviluppo dell'economia e del turismo nell'Appennino emiliano romagnolo mediante la realizzazione di un programma straordinario di iniziative atte a sviluppare la pratica degli sports invernali, nel quadro generale degli interventi regionali miranti a fornire nuove fonti di occupazione e a migliorare i redditi delle popolazioni montane.
Tale programma straordinario, che integra nell' Appennino emiliano - romagnolo gli interventi previsti dalla legge regionale n. 16 del 14 marzo 1975, dovrà tendere altresì allo sviluppo del carattere bistagionale delle attività turistiche nelle zone montane.

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