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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1976, n. 26

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA E DEL TURISMO NELLE ZONE MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 9 luglio 1976

Art. 4
Ripartizione e assegnazione annuale dei finanziamenti
La Giunta regionale, sentite le comunità montane e previo parere della commissione consiliare competente, provvederà annualmente per ciascuno degli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978 alla ripartizione delle somme stanziate assegnandole alle singole comunità montane interessate previa predisposizione di uno stralcio del programma da realizzare.

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