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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1976, n. 26

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA E DEL TURISMO NELLE ZONE MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 9 luglio 1976

Art. 5
Erogazione dei contributi
Ai fini della erogazione dei contributi regionali, le Comunità montane dovranno preventivamente trasmettere alla Giunta regionale i progetti esecutivi delle iniziative da realizzare indicate all'articolo 2 della presente legge.
I progetti dovranno riguardare solo gli impianti destinati agli sports invernali, nonchè le opere, i servizi e le attrezzature direttamente connessi con detti impianti.
Per l'approvazione dei progetti da realizzare direttamente dalle Comunità montane o da Comuni delle comunità assegnatarie, valgono le disposizioni dell'art. 25 della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18. I progetti da realizzare da altri enti o società dovranno essere approvati dalle Comunità montane interessate.
L'approvazione dei progetti esecutivi da parte delle Comunità montane o dei Comuni interessati equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità e urgenza dei lavori.
Per le eventuali espropriazioni dei terreni necessari alla realizzazione dei progetti si applicano, a sensi della legge 27- 6- 1974, n. 247 Sito esterno, le disposizioni della legge 22- 10- 1971, n. 865 Sito esterno.
Entro i limiti delle somme assegnate annualmente alle singole Comunità montane indicate nel precedente art. 4 la Giunta regionale provvederà alla erogazione dei contributi, in conformità a quanto disposto con legge regionale n. 18 del 24 marzo 1975, con le seguenti modalità:
a) 50% della parte di contributo annualmente assegnata, previa produzione, da parte della Comunità montana interessata, dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel programma stralcio annuale indicato nel precedente art. 4;
b) 40% previa dimostrazione da parte della Comunità montana di avere effettivamente erogato per l'esecuzione dei lavori predetti, almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lettera a);
c) 10% in sede di omologazione degli atti di collaudo.
La parte di contributo riguardante l'acquisto di impianti esistenti potrà essere erogata in un' unica soluzione previa presentazione della documentazione comprovante l'acquisto.
Nel caso le comunità montane non realizzino le iniziative indicate all'art. 2 della presente legge o le realizzino in difformità ai progetti esecutivi definitivi, salvo che le variazioni non siano autorizzate dalla Giunta regionale, oppure le realizzino in società con privati ma senza la partecipazione maggioritaria degli enti pubblici, il Consiglio regionale provvederà alla revoca dei contributi e le Comunità montane dovranno restituire le somme eventualmente riscosse.
Le somme rese disponibili potranno essere assegnate con delibera del Consiglio regionale alle altre Comunità montane che hanno sostenuto spese superiori ai preventivi fermo restando il rispetto del limite massimo del 70% sulla spesa effettivamente sostenuta indicato nell'art. 3 della presente legge.
A tal fine dovranno essere preventivamente consultate le Comunità montane.

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