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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1976, n. 26

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA E DEL TURISMO NELLE ZONE MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 9 luglio 1976

Art. 9
Finanziamento della legge negli esercizi successivi
Per gli interventi che la regione effettuerà in applicazione della presente legge negli esercizi successivi al 1976 le modalità e le condizioni per la copertura finanziaria dei mutui passivi di finanziamento, nonchè la copertura finanziaria degli oneri per il loro ammortamento, saranno determinate con separati provvedimenti legislativi regionali, da approvare in concomitanza con l'approvazione dei progetti di legge di bilancio di ciascun esercizio finanziario, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse, di cui gli stessi progetti autorizzeranno l'acquisizione e tenuto conto delle assegnazioni per gli esercizi medesimi della quota del fondo comune di cui all' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, di spettanza della Regione Emilia - Romagna.

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