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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1976, n. 26

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA E DEL TURISMO NELLE ZONE MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 9 luglio 1976

INDICE

Art. 1 - Finalità della legge
Art. 2 - Programma delle iniziative
Art. 3 - Entità dei contributi
Art. 4 - Ripartizione e assegnazione annuale dei finanziamenti
Art. 5 - Erogazione dei contributi
Art. 6 - Autorizzazione di spesa
Art. 7 - Copertura finanziaria ed autorizzazione a contrarre mutui
Art. 8 - Variazione di bilancio
Art. 9 - Finanziamento della legge negli esercizi successivi
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità della legge
La Regione Emilia - Romagna, con la presente legge, si propone di concorrere allo sviluppo dell'economia e del turismo nell'Appennino emiliano romagnolo mediante la realizzazione di un programma straordinario di iniziative atte a sviluppare la pratica degli sports invernali, nel quadro generale degli interventi regionali miranti a fornire nuove fonti di occupazione e a migliorare i redditi delle popolazioni montane.
Tale programma straordinario, che integra nell' Appennino emiliano - romagnolo gli interventi previsti dalla legge regionale n. 16 del 14 marzo 1975, dovrà tendere altresì allo sviluppo del carattere bistagionale delle attività turistiche nelle zone montane.
Art. 2
Programma delle iniziative
Il programma straordinario di cui all'art. 1, da realizzarsi mediante contributi alle Comunità montane interessate, comprende le seguenti iniziative:
COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE N. 1
a) sistemazione e completamento degli impianti di risalita e delle piste di discesa, previa acquisizione di oltre il 50% del pacchetto azionario della SPASTAE, in località Corno alle Scale;
b) costruzione di una seggiovia Vidiciatico - Budiara;
c) costruzione di una seggiovia Budiara - Monte Grande;
d) costruzione di una sciovia baby nella zona Budiara;
e) costruzione di una seggiovia e di un impianto baby con relative piste di discesa in località Bagioledo.
COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE
a) costruzione di due sciovie e relative piste di discesa, completamento degli impianti di risalita esistenti, previa loro acquisizione, in località Monte Falco del comune di S. Sofia;
b) costruzione di un campo scuola sci in località Poggio Martino del comune di S. Sofia.
COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO APPENNINO MODENESE
a) costruzione di un secondo tronco di seggiovia con relative piste di discesa in località CanevareAlto Cimoncino del Comune di Fanano;
b) completamento 1 tronco seggiovia Polle - Valcava, costruzione di una sciovia Valcava - Piancavallaro e relative piste di discesa, nel comune di Riolunato;
c) costruzione di una seggiovia, di una sciovia e relative piste di discesa in località Monte La Nuda in comune di Pievepelago;
d) costruzione di una seggiovia con relative piste di discesa in località Doccia - Piancavallaro in comune di Fiumalbo.
COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO MODENA - CENTRALE
a) costruzione di una sciovia e relative piste di discesa in località Duca - Monte Cantiere alle Piane di Mocogno in comune di Lama Mocogno.
COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO PARMA - OVEST
a) costruzione di una sciovia con relative piste di discesa, sistemazione impianti complementari in località Casermetta - Cippo Quindici in comune di Albareto.
COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO PARMA - EST
a) costruzione seggiovia con relative piste di discesa in località Val di Tacca - Monte Bragalata e completamento impianti esistenti in Trefiumi e Val di Tacca in comune Monchio delle Corti;
b) completamento ed ampiamento della stazione invernale Lagdei - Lagosanto, anche con possibilità di sviluppo degli impianti di risalita in direzione della zona Monte Marmagna - Conca dell'Aquila del comune di Corniglio.
COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO
a) costruzione di una seggiovia in località Cerreto Alpi del comune di Collagna;
b) costruzione di una seggiovia e di una sciovia con relative piste di discesa in località Febbio - Monte Cusna, sistemazione delle piste e sciovie esistenti in località Febbio - Monte Cusna del comune di Villa Minozzo;
c) costruzione di una sciovia con relative piste di discesa in località Succiso del comune di Ramiseto;
d) costruzione di una sciovia e relativa pista di discesa in località Ospitaletto del comune di Ligonchio.
COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO PIACENTINO
a) costruzione di una seggiovia con piste di discesa in località Misora - Monte Bue, in comune di Ferriere.
Art. 3
Entità dei contributi
Per realizzare il programma di iniziativa indicate nel precedente articolo la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle Comunità montane interessate, nei tre esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978, per un importo complessivo di lire 3.000.000.000, subordinatamente al preventivo reperimento dei mezzi finanziari di anno in anno necessari.
I contributi alle Comunità montane non potranno nel corso del triennio essere superiori all'ammontare a fianco di ciascuna indicato:
- Comunità montana dell'Appennino bolognese 1 L.392.000.000
- Comunità montana dell'Appennino forlivese L.308.000.000
- Comunità montana dell'Alto Appennino modenese L.686.000.000
- Comunità montana dell'Appennino Modena - Centro L.70.000.000
- Comunità montana dell'Appennino reggiano L.532.000.000
- Comunità montana dell'Appennino Parma - Ovest L.180.000.000
- Comunità montana dell'Appennino Parma - Est L.482.000.000
- Comunità montana dell'Appennino piacentino L.350.000.000
I contributi regionali alle singole Comunità montane non potranno altresì superare il 70% della spesa effettivamente sostenuta e accertata in sede di liquidazione finale.
Le Comunità montane potranno realizzare le iniziative indicate nel precedente articolo sia direttamente, sia attraverso i Comuni della Comunità direttamente interessati, sia associandosi con altri enti pubblici, con enti di diritto pubblico e con privati.
Nel caso di società con privati la erogazione dei contributi è subordinata alla partecipazione maggioritaria in essa degli enti pubblici.
Art. 4
Ripartizione e assegnazione annuale dei finanziamenti
La Giunta regionale, sentite le comunità montane e previo parere della commissione consiliare competente, provvederà annualmente per ciascuno degli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978 alla ripartizione delle somme stanziate assegnandole alle singole comunità montane interessate previa predisposizione di uno stralcio del programma da realizzare.
Art. 5
Erogazione dei contributi
Ai fini della erogazione dei contributi regionali, le Comunità montane dovranno preventivamente trasmettere alla Giunta regionale i progetti esecutivi delle iniziative da realizzare indicate all'articolo 2 della presente legge.
I progetti dovranno riguardare solo gli impianti destinati agli sports invernali, nonchè le opere, i servizi e le attrezzature direttamente connessi con detti impianti.
Per l'approvazione dei progetti da realizzare direttamente dalle Comunità montane o da Comuni delle comunità assegnatarie, valgono le disposizioni dell'art. 25 della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18. I progetti da realizzare da altri enti o società dovranno essere approvati dalle Comunità montane interessate.
L'approvazione dei progetti esecutivi da parte delle Comunità montane o dei Comuni interessati equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità e urgenza dei lavori.
Per le eventuali espropriazioni dei terreni necessari alla realizzazione dei progetti si applicano, a sensi della legge 27- 6- 1974, n. 247 Sito esterno, le disposizioni della legge 22- 10- 1971, n. 865 Sito esterno.
Entro i limiti delle somme assegnate annualmente alle singole Comunità montane indicate nel precedente art. 4 la Giunta regionale provvederà alla erogazione dei contributi, in conformità a quanto disposto con legge regionale n. 18 del 24 marzo 1975, con le seguenti modalità:
a) 50% della parte di contributo annualmente assegnata, previa produzione, da parte della Comunità montana interessata, dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel programma stralcio annuale indicato nel precedente art. 4;
b) 40% previa dimostrazione da parte della Comunità montana di avere effettivamente erogato per l'esecuzione dei lavori predetti, almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lettera a);
c) 10% in sede di omologazione degli atti di collaudo.
La parte di contributo riguardante l'acquisto di impianti esistenti potrà essere erogata in un' unica soluzione previa presentazione della documentazione comprovante l'acquisto.
Nel caso le comunità montane non realizzino le iniziative indicate all'art. 2 della presente legge o le realizzino in difformità ai progetti esecutivi definitivi, salvo che le variazioni non siano autorizzate dalla Giunta regionale, oppure le realizzino in società con privati ma senza la partecipazione maggioritaria degli enti pubblici, il Consiglio regionale provvederà alla revoca dei contributi e le Comunità montane dovranno restituire le somme eventualmente riscosse.
Le somme rese disponibili potranno essere assegnate con delibera del Consiglio regionale alle altre Comunità montane che hanno sostenuto spese superiori ai preventivi fermo restando il rispetto del limite massimo del 70% sulla spesa effettivamente sostenuta indicato nell'art. 3 della presente legge.
A tal fine dovranno essere preventivamente consultate le Comunità montane.
Art. 6
Autorizzazione di spesa
Per la concessione dei contributi in capitale, di cui all'art. 3 della presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di L.1.000.000.000.
Art. 7
Copertura finanziaria ed autorizzazione a contrarre mutui
Al finanziamento delle spese autorizzate ai sensi del precedente art. 6 la Regione Emilia - Romagna provvederà mediante l'accensione di mutui per l'importo complessivo di L.1.000.000.000. Detti mutui potranno avere un ammortamento di durata fino a venti anni.
Essi saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, ad un tasso non superiore al 13% annuo, oneri fiscali esclusi. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale delle entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue L.143.000.000 a partire dall'esercizio 1976 fino all' esercizio 1995.
Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1976.
Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal quinto comma o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d' ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.
All'onere complessivo di annue L.143.000.000 la Regione Emilia - Romagna fa fronte, per l'esercizio finanziario 1976 mediante la istituzione di due appositi capitoli nello stato di previsione della spesa dell'anno medesimo:
- quanto a L.130.000.000 per quota interessi nella rata annua di ammortamento del mutuo;
- quanto a L.13.000.000 per quota capitale nella rata annua di ammortamento del mutuo.
Alla maggiore spesa complessiva di L.143.000.000 prevista per l'esercizio 1976 nei confronti dell'esercizio 1975, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale del fondo comune spettante alla Regione Emilia - Romagna ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Art. 8
Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni: PARTE ENTRATA
a) Variazione in aumento:
Capitolo 27600 Mutui per il finanziamento del programma straordinario di interventi regionali a sostegno dell'economia e del turismo nelle zone montane(cni)(Titolo V - Categoria 1a - Rubrica 4a) L.1.000.000.000 PARTE SPESA
b) Variazioni in aumento:
Capitolo 28300 Interessi e spese sui mutui contratti per il finanziamento del programma straordinario di interventi regionali a sostegno dell'economia e del turismo nelle zone montane(cni) (Titolo I - Sezione 3a - Rubrica 10a - Categoria 5a) L.130.000.000
Capitolo 70700 Contributi in capitale a favore delle comunità montane. Interventi a sostegno dell'economia e del turismo nelle zone montane(cni) (Titolo II - Sezione 3a - Rubrica 11a - Categoria 11a) L.1.000.000.000
Capitolo 78870 Quota di capitale compresa nell'annualità da pagare per l'ammortamento dei mutui per il finanziamento del programma straordinario di interventi regionali a sostegno dell' economia e del turismo nelle zone montane(cni) (Titolo II - Rubrica 4a) L.13.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Capitolo 48100 Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione L.130.000.000
Capitolo 79100 Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione per la copertura finanziaria della quota di capitale di ammortamento dei mutui passivi e dei prestiti in essi autorizzati. L.13.000.000
Art. 9
Finanziamento della legge negli esercizi successivi
Per gli interventi che la regione effettuerà in applicazione della presente legge negli esercizi successivi al 1976 le modalità e le condizioni per la copertura finanziaria dei mutui passivi di finanziamento, nonchè la copertura finanziaria degli oneri per il loro ammortamento, saranno determinate con separati provvedimenti legislativi regionali, da approvare in concomitanza con l'approvazione dei progetti di legge di bilancio di ciascun esercizio finanziario, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse, di cui gli stessi progetti autorizzeranno l'acquisizione e tenuto conto delle assegnazioni per gli esercizi medesimi della quota del fondo comune di cui all' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, di spettanza della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 8 luglio 1976

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