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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1976, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI " MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1976, N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 16 luglio 1976

Art. 1
- al quinto comma, le parole: " Per l'anno 1975, salvo modificazioni che nel corso del medesimo anno " sono sostituite dalle seguenti: " Per l'anno 1976 e, eventualmente, per gli anni successivi, salvo modificazioni che nel corso degli anni stessi ".
- al settimo comma, le parole: " a spese per il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature degli ospedali, fermo restando, per il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature sanitarie, quanto disposto dall'art. 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 6 marzo 1974 n. 12 " sono sostituite dalle seguenti: " a spese per l'acquisto, il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature degli ospedali, fermo restando, per l'acquisto, il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature sanitarie, quanto disposto dall'art. 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 6 marzo 1974 n. 12 "; dalla frase: " alle suddette spese e a quelle per il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature tecnico - economali potranno essere altresì destinate, in via eccezionale, le somme ricavate dalla alienazione di beni immobili e di titoli facenti parte del patrimonio degli enti ospedalieri " sono soppresse le parole: " e a quelle per il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature tecnico - economali " sono sostituite dalle seguenti: " alle suddette spese e a quelle per l'acquisto, il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature tecnico - economali, potranno essere altresì destinate, in via eccezionale, le somme ricavate dall'alienazione di beni immobili e di titoli facenti parte del patrimonio degli enti ospedalieri ".
- all'ottavo comma, le parole: " istituirà un fondo di riserva nella misura dello 0,50% " sono sostituite dalle seguenti: " istituirà, per l'esercizio finanziario 1976 e, eventualmente, successivi, un fondo di riserva regionale nella misura di cui all'articolo 10 ".

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