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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1976, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI " MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1976, N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 16 luglio 1976

Art. 11
I conti consuntivi degli enti ospedalieri sono sottoposti a controllo, ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 Sito esterno, in base a una relazione del collegio dei revisori redatta a seguito dell'esame amministrativo - contabile dei conti stessi.

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