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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1976, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI " MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1976, N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 16 luglio 1976

Art. 13
Alla legge regionale 20 gennaio 1975 n. 4, modificata con legge regionale 26 gennaio 1976, n. 7, è aggiunto il seguente articolo 12 bis:
" Nel caso che il bilancio di assestamento finale, da deliberare entro il 31 dicembre di ciascun esercizio, evidenzi che un ente ospedaliero non abbia potuto far fronte alle proprie spese con i fondi stanziati secondo i criteri di ammissibilità delle spese stesse stabiliti dalla presente legge, la Giunta regionale, valutata l'opportunità di eseguire appositi accertamenti sulla gestione corrente dell'esercizio, può effettuarli, avvalendosi, ove lo ritenga, di una commissione all'uopo nominata.
La Giunta riferisce al Consiglio regionale sugli accertamenti eseguiti ".

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