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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1976, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI " MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1976, N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 16 luglio 1976

Art. 16
Per l'anno 1976, la misura della spesa di cui all'articolo 3, sub 3, 5 e 6, deve risultare dal modello D alla data del 31 dicembre dell'anno medesimo e viene rivalutata, con deliberazione della Giunta regionale, in base all'indice corrispondente all'aumento del costo della vita nei 12 mesi precedenti la deliberazione.

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