Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1976, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI " MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1976, N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 16 luglio 1976

Art. 2
- il secondo comma è sostituito dal seguente: " Per l'esercizio 1976 e, eventualmente, per gli esercizi successivi, il bilancio di previsione degli enti ospedalieri deve altresì determinare l'eventuale disavanzo di amministrazione dell'esercizio relativo all'anno precedente, desunto dal risultato del consuntivo ";
- al terzo comma, dopo le parole: " L'eventuale avanzo di amministrazione " sono inserite le seguenti: " degli esercizi pregressi ".

Espandi Indice