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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1976, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI " MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1976, N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 16 luglio 1976

Art. 3
- punto 1:
a) alla lettera a) le parole: " relativi al personale in servizio presso ciascun ente al 31 dicembre 1974, ovvero assunto anche successivamente nei casi previsti dai primi tre commi del successivo articolo 4 " sono sostituite dalle seguenti: " relativi al personale in servizio presso ciascun ente al 31 dicembre dell'anno precedente ".
Sono soppresse le parole: " per il personale assunto, secondo quanto sopra disposto, dopo il 31 dicembre 1974, la previsione di spesa dovrà tener conto della data di effettiva assunzione in servizio ".
b) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera a/ bis: " stipendi, altri assegni e oneri contributivi relativi al personale non in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente e per il quale l'ente possa procedere all'assunzione ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi comprese le assunzioni conseguenti a parere favorevole espresso alla data di entrata in vigore della presente legge, dall' assessore regionale alla sanità ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1974 n. 12.
Per il personale di cui sopra la previsione di spesa dovrà tenere conto della data di effettiva assunzione in servizio ";
c) dopo la lettera a/ bis è aggiunta la seguente lettera a/ ter: " oneri, per il personale medico tirocinante, ai sensi dell'articolo 12 della legge statale 18 aprile 1975 n. 148 ";
d) la lettera c) è così sostituita: " oneri derivanti da convenzioni per consulenze prestate da enti diversi da quelli ospedalieri e da persone non dipendenti dagli enti ospedalieri, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della legge regionale 10 marzo 1976 n. 12 ";
e) alla lettera e), le parole: " entro il 31 dicembre 1974 " sono sostituite dalle seguenti: " entro il 31 dicembre dell'anno precedente ";
f) la lettera g) è sostituita dalla seguente: " rate di mutui in decorrenza e contratti entro il 31 dicembre 1974 ovvero, se trattasi di mutui ipotecari, contratti anche successivamente al 31 dicembre 1974, a condizione che la Giunta regionale, entro il suddetto termine, abbia deliberato di concedere l'autorizzazione di cui all'ottavo comma dell'articolo 7 del DL 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno; ovvero rate di mutui in decorrenza e contratti oltre il 31 dicembre 1974 con la cassa depositi e prestiti, assistiti da contributi e da garanzia dello Stato ".
g) la lettera h) è sostituita dalla seguente: " spese per l'impianto ed il funzionamento delle scuole di formazione del personale sanitario ausiliario e tecnico, compresi gli eventuali assegni di studio ";
- il punto 2 è modificato come segue:" misura pari alla spesa determinata in base al risultato effettivo al 30 settembre dell'anno precedente, desunto dal modello D, rapportata percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo per: spese per combustibili, utenza di energia elettrica, acqua, gas e telefono ";
- il punto 3 è sostituito dal seguente: " misura pari alla spesa determinata in base al risultato effettivo al 30 settembre dell'anno precedente, desunto dal modello D, rapportata percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo e rivalutata dell'indice corrispondente all'aumento del costo della vita indicato con deliberazione della Giunta regionale per: trasporti, servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri svolti direttamente o mediante appalto, altri consumi, nonchè spese generali diverse di mantenimento e di funzionamento ";
- dopo il punto 3 è aggiunto il seguente punto 3 bis: " misura pari al 2,40% della spesa globale determinata ai sensi del complesso dei gruppi di aggregazione di cui al presente articolo, fatta eccezione, nel computo di detta spesa, del fondo di riserva straordinario ospedaliero di cui al successivo articolo 6 per: spese di manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature ";
- il punto 4 è sostituito come segue:
" misura pari alla spesa media giornaliera per degente effettivamente accertata alla data del 30 settembre dell'anno precedente, desunta dal modello D al netto delle poste d' entrata correttive, e rapportata percentualmente al 31 dicembre dell' anno medesimo qualora la stessa sia compresa nei limiti delle variazioni percentuali in più della spesa media regionale giornaliera per degente, che sarà determinata con deliberazione della Giunta regionale per fasce ospedaliere omogenee stabilite con la medesima deliberazione; ovvero, se la spesa media giornaliera per degente effettivamente accertata sia inferiore alla spesa media regionale giornaliera per degente di cui sopra, misura pari alla spesa effettivamente accertata al 30 settembre dell'anno precedente e rapportata percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo;
ovvero, se la spesa media giornaliera per degente effettivamente accertata sia superiore al limite massimo di variazione della spesa media regionale di cui sopra, misura pari alla spesa effettivamente accertata al 30 settembre dell'anno precedente, rapportata percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo e decrementata di una percentuale che sarà stabilita dalla Giunta regionale, a condizione, comunque, che detta misura non sia inferiore al suddetto limite massimo di variazione per:
spese di acquisto di medicinali, tenuto conto del disposto di cui all'articolo 9, quinto comma, del DL 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno ";
- il punto 5 è sostituito come segue:
" misura pari alla spesa media giornaliera per degente effettivamente accertata alla data del 30 settembre dell'anno precedente, desunta dal modello D, rapportata percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo e rivalutata dell'indice corrispondente all'aumento del costo della vita indicato con deliberazione della Giunta regionale, qualora la spesa stessa sia compresa nei limiti delle variazioni percentuali in più della spesa media regionale giornaliera per degente, che saranno determinate con deliberazione della Giunta regionale per fasce ospedaliere omogenee stabilite con la medesima deliberazione; ovvero, se la spesa media giornaliera per degente effettivamente accertata sia inferiore alla spesa media regionale per degente di cui sopra, misura pari alla spesa effettivamente accertata al 30 settembre dell'anno precedente, rapportata percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo e rivalutata dell'indice corrispondente all'aumento del costo della vita indicato con deliberazione della Giunta regionale; ovvero, se la spesa media giornaliera per degente effettivamente accertata sia superiore al limite massimo di variazione della spesa media regionale di cui sopra, misura pari alla spesa effettivamente accertata al 30 settembre dell'anno precedente, rapportata percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo, rivalutata dell'indice corrispondente all'aumento del costo della vita indicato con deliberazione della Giunta regionale.
Tale spesa, così determinata, sarà decrementata di una percentuale stabilita dalla Giunta regionale a condizione, comunque, che detta misura non sia inferiore al suddetto limite massimo di variazione per:
spese di acquisto di materiali per laboratorio analisi, per radiologia, per sale operatorie, per emodialisi, per materiali protesici, per pacemakers,per presidi sanitari vari ";
- il punto 6 è sostituito come segue:
" misura pari alla spesa media giornaliera ospedaliera per degente, risultante dal modello D alla data del 30 settembre dell'anno precedente e rapportata percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo, rivalutata dell'indice corrispondente all'aumento del costo della vita indicato con deliberazione della Giunta regionale, qualora la spesa stessa non sia superiore alla spesa media giornaliera regionale per degente, che sarà determinata dalla Giunta regionale sulla base dei dati accertati a seguito delle comunicazioni inviate dagli enti ospedalieri con il predetto modello D nel corso dell'esercizio precedente;
ovvero, misura pari alla spesa media giornaliera regionale per degente, determinata secondo la procedura di cui sopra e rivalutata dell'indice corrispondente all'aumento del costo della vita indicato con deliberazione della Giunta regionale, nel caso in cui la spesa media giornaliera ospedaliera, accertata anch' essa con le modalità surrichiamate, superi detta spesa regionale per: spese per generi alimentari ";
- il punto 7 è sostituito come segue:
" misura pari agli interessi passivi degli oneri sostenuti per il finanziamento delle necessità di cassa della competenza dell'esercizio precedente, determinati in base al risultato effettivo al 30 settembre dell'anno in cui il finanziamento si riferisce e rapportato percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo per: spese relative ad interessi passivi di gestione ";
- il punto 8 è sostituito come segue:
" misura pari alle percentuali appresso indicate della spesa corrente calcolata per le voci di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per la determinazione del fondo di riserva ordinario ospedaliero: 1,75% per gli ospedali di zona e non classificati 1,00% per gli ospedali provinciali 0,75% per gli ospedali regionali ";
- il punto 9 è sostituito come segue:
" misura pari alle percentuali appresso indicate della spesa corrente calcolata per le voci di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 per le spese di rinnovo di attrezzature sanitarie e tecnico - economali, ferma restando l'osservanza del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1974 n. 12 nei casi previsti dalla disposizione sub a) di tale articolo: 3,00% per gli ospedali di zona e non classificati 2,00% per gli ospedali provinciali e regionali ".

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