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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1976, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI " MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1976, N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 16 luglio 1976

Art. 4
Alla legge regionale 20 gennaio 1975 n. 4, modificata con legge regionale 26 gennaio 1976 n. 7, è aggiunto il seguente articolo 3 bis: " Gli enti ospedalieri alla fine dell'esercizio devono provvedere alla inventariazione, per quantità e valore, dei materiali di consumo giacenti nel magazzino farmaceutico, magazzino radiografico, magazzino alimentari e nel magazzino biancheria da valutare al prezzo d' acquisto.
Il consiglio di amministrazione delibera sui risultati entro il 31 gennaio successivo ".

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