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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1976, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI " MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1976, N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 16 luglio 1976

Art. 5
- le parole: " per l'anno 1975 " sono sostituite da: " fino all'attuazione del piano regionale sanitario ";
- alla lettera a), dopo aver sostituito il punto e virgola col punto, sono aggiunte le seguenti parole: " Per le sole sostituzioni di cui al precedente punto è fatto obbligo di seguire il procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 5 della
LR 6 marzo 1974 n. 12, oltre che per il personale sanitario, anche per il direttore amministrativo, per il personale amministrativo della carriera direttiva e per il personale tecnico laureato dei ruoli speciali ";
- alla lettera b), dopo il punto e virgola, sono aggiunte le parole: " nonchè per le assunzioni effettuate a seguito di parere favorevole espresso alla data di entrata in vigore della presente legge dall'assessore regionale alla sanità ai sensi dell'articolo 5 della LR 6 marzo 1974, n. 12 ";
- sono abrogati il terzo ed il quarto comma.

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