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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1976, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI " MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1976, N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 16 luglio 1976

Art. 6
L'articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 1975 n. 4, modificata con legge regionale 26 gennaio 1976 n. 7, è sostituito dal seguente:
Gli enti ospedalieri, in attuazione degli obiettivi stabiliti dall'articolo 2 della LR 6 marzo 1974 n. 12, ed al fine di pervenire ad una più razionale combinazione dei fattori produttivi e ad una migliore utilizzazione dei servizi interni, possono deliberare trasformazioni di posti di pianta organica resi vacanti e disponibili nel corso del 1976, nonchè di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge 6 marzo 1974 n. 12 Sito esternoarticolo 5 della legge regionale 6 marzo 1974 n. 12

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