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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1976, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI " MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1976, N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 16 luglio 1976

Art. 7
Dopo l'articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 1975 n. 4, sostituito dal precedente articolo 5, è aggiunto il seguente articolo 5 bis:
" La previsione della spesa relativa agli oneri derivanti dall'articolo 3 n. 1 lettera a/ bis è iscritta in un separato articolo del fondo di riserva, denominato " fondo di riserva straordinario ospedaliero ", destinato ad impinguare i capitoli della spesa corrente relativi al personale, contestualmente all'effettiva assunzione del medesimo.
E' fatto divieto di utilizzare tale fondo per l'impinguamento di altri capitoli del bilancio.
Le disponibilità non utilizzate al 31 dicembre dell' anno finanziario cui la previsione si riferisce, vanno in riduzione della quota del fondo regionale ospedaliero ".

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