Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1976, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI " MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1976, N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 16 luglio 1976

Art. 9
- Al primo comma, le parole: " entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge " sono sostituite dalle seguenti: " entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio finanziario ", e le parole: " relativo all'anno 1975 " sono sostituite da: " relativo all'esercizio finanziario di competenza ".
Al detto comma sono altresì aggiunte le seguenti parole: " il prospetto di impiego del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera deve essere corredato del parere del Comitato direttivo del consorzio socio - sanitario nel cui territorio ha sede l'ente ospedaliero; qualora nel territorio dello stesso consorzio abbiano sede due o più enti ospedalieri, il parere deve essere contestuale ed unico per tutti gli enti anzidetti. Per gli enti ospedalieri aventi sede nel comune di Bologna, il detto parere sarà espresso dall'assemblea dei presidenti dei consorzi interessati.
Il parere del consorzio deve essere espresso entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la ultima richiesta di parere. Decorso tale termine, il parere si intende acquisito ".
- Il secondo comma è abrogato.
- Al terzo comma sono abrogate le parole: " per l'anno 1975 ".

Espandi Indice