Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1976, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI " MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1976, N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 16 luglio 1976

Titolo II
NORME TRANSITORIE
Art. 14
Il prospetto d' impiego del Fondo regionale di cui all'articolo 7, primo comma, per l'anno 1976 deve essere presentato, nel rispetto del procedimento introdotto dal precedente articolo 9, entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
Le domande di nuove assunzioni ai sensi del precedente articolo 10, terzo comma, per l'anno 1976, nel rispetto del procedimento introdotto dai successivi 4 e 5 comma dello stesso articolo, non potranno superare le 400 unità complessive e le relative assunzioni non potranno essere effettuate in data anteriore al 1 ottobre 1976. Nella determinazione dell'importo destinato alla copertura delle spese, il Consiglio regionale dovrà tener conto della data di effettiva assunzione.
Art. 16
Per l'anno 1976, la misura della spesa di cui all'articolo 3, sub 3, 5 e 6, deve risultare dal modello D alla data del 31 dicembre dell'anno medesimo e viene rivalutata, con deliberazione della Giunta regionale, in base all'indice corrispondente all'aumento del costo della vita nei 12 mesi precedenti la deliberazione.

Espandi Indice