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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1976, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI " MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1976, N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 16 luglio 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Art. 1
- al quinto comma, le parole: " Per l'anno 1975, salvo modificazioni che nel corso del medesimo anno " sono sostituite dalle seguenti: " Per l'anno 1976 e, eventualmente, per gli anni successivi, salvo modificazioni che nel corso degli anni stessi ".
- al settimo comma, le parole: " a spese per il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature degli ospedali, fermo restando, per il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature sanitarie, quanto disposto dall'art. 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 6 marzo 1974 n. 12 " sono sostituite dalle seguenti: " a spese per l'acquisto, il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature degli ospedali, fermo restando, per l'acquisto, il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature sanitarie, quanto disposto dall'art. 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 6 marzo 1974 n. 12 "; dalla frase: " alle suddette spese e a quelle per il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature tecnico - economali potranno essere altresì destinate, in via eccezionale, le somme ricavate dalla alienazione di beni immobili e di titoli facenti parte del patrimonio degli enti ospedalieri " sono soppresse le parole: " e a quelle per il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature tecnico - economali " sono sostituite dalle seguenti: " alle suddette spese e a quelle per l'acquisto, il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature tecnico - economali, potranno essere altresì destinate, in via eccezionale, le somme ricavate dall'alienazione di beni immobili e di titoli facenti parte del patrimonio degli enti ospedalieri ".
- all'ottavo comma, le parole: " istituirà un fondo di riserva nella misura dello 0,50% " sono sostituite dalle seguenti: " istituirà, per l'esercizio finanziario 1976 e, eventualmente, successivi, un fondo di riserva regionale nella misura di cui all'articolo 10 ".
Art. 2
- il secondo comma è sostituito dal seguente: " Per l'esercizio 1976 e, eventualmente, per gli esercizi successivi, il bilancio di previsione degli enti ospedalieri deve altresì determinare l'eventuale disavanzo di amministrazione dell'esercizio relativo all'anno precedente, desunto dal risultato del consuntivo ";
- al terzo comma, dopo le parole: " L'eventuale avanzo di amministrazione " sono inserite le seguenti: " degli esercizi pregressi ".
Art. 3
- punto 1:
a) alla lettera a) le parole: " relativi al personale in servizio presso ciascun ente al 31 dicembre 1974, ovvero assunto anche successivamente nei casi previsti dai primi tre commi del successivo articolo 4 " sono sostituite dalle seguenti: " relativi al personale in servizio presso ciascun ente al 31 dicembre dell'anno precedente ".
Sono soppresse le parole: " per il personale assunto, secondo quanto sopra disposto, dopo il 31 dicembre 1974, la previsione di spesa dovrà tener conto della data di effettiva assunzione in servizio ".
b) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera a/ bis: " stipendi, altri assegni e oneri contributivi relativi al personale non in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente e per il quale l'ente possa procedere all'assunzione ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi comprese le assunzioni conseguenti a parere favorevole espresso alla data di entrata in vigore della presente legge, dall' assessore regionale alla sanità ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1974 n. 12.
Per il personale di cui sopra la previsione di spesa dovrà tenere conto della data di effettiva assunzione in servizio ";
c) dopo la lettera a/ bis è aggiunta la seguente lettera a/ ter: " oneri, per il personale medico tirocinante, ai sensi dell'articolo 12 della legge statale 18 aprile 1975 n. 148 ";
d) la lettera c) è così sostituita: " oneri derivanti da convenzioni per consulenze prestate da enti diversi da quelli ospedalieri e da persone non dipendenti dagli enti ospedalieri, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della legge regionale 10 marzo 1976 n. 12 ";
e) alla lettera e), le parole: " entro il 31 dicembre 1974 " sono sostituite dalle seguenti: " entro il 31 dicembre dell'anno precedente ";
f) la lettera g) è sostituita dalla seguente: " rate di mutui in decorrenza e contratti entro il 31 dicembre 1974 ovvero, se trattasi di mutui ipotecari, contratti anche successivamente al 31 dicembre 1974, a condizione che la Giunta regionale, entro il suddetto termine, abbia deliberato di concedere l'autorizzazione di cui all'ottavo comma dell'articolo 7 del DL 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno; ovvero rate di mutui in decorrenza e contratti oltre il 31 dicembre 1974 con la cassa depositi e prestiti, assistiti da contributi e da garanzia dello Stato ".
g) la lettera h) è sostituita dalla seguente: " spese per l'impianto ed il funzionamento delle scuole di formazione del personale sanitario ausiliario e tecnico, compresi gli eventuali assegni di studio ";
- il punto 2 è modificato come segue:" misura pari alla spesa determinata in base al risultato effettivo al 30 settembre dell'anno precedente, desunto dal modello D, rapportata percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo per: spese per combustibili, utenza di energia elettrica, acqua, gas e telefono ";
- il punto 3 è sostituito dal seguente: " misura pari alla spesa determinata in base al risultato effettivo al 30 settembre dell'anno precedente, desunto dal modello D, rapportata percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo e rivalutata dell'indice corrispondente all'aumento del costo della vita indicato con deliberazione della Giunta regionale per: trasporti, servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri svolti direttamente o mediante appalto, altri consumi, nonchè spese generali diverse di mantenimento e di funzionamento ";
- dopo il punto 3 è aggiunto il seguente punto 3 bis: " misura pari al 2,40% della spesa globale determinata ai sensi del complesso dei gruppi di aggregazione di cui al presente articolo, fatta eccezione, nel computo di detta spesa, del fondo di riserva straordinario ospedaliero di cui al successivo articolo 6 per: spese di manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature ";
- il punto 4 è sostituito come segue:
" misura pari alla spesa media giornaliera per degente effettivamente accertata alla data del 30 settembre dell'anno precedente, desunta dal modello D al netto delle poste d' entrata correttive, e rapportata percentualmente al 31 dicembre dell' anno medesimo qualora la stessa sia compresa nei limiti delle variazioni percentuali in più della spesa media regionale giornaliera per degente, che sarà determinata con deliberazione della Giunta regionale per fasce ospedaliere omogenee stabilite con la medesima deliberazione; ovvero, se la spesa media giornaliera per degente effettivamente accertata sia inferiore alla spesa media regionale giornaliera per degente di cui sopra, misura pari alla spesa effettivamente accertata al 30 settembre dell'anno precedente e rapportata percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo;
ovvero, se la spesa media giornaliera per degente effettivamente accertata sia superiore al limite massimo di variazione della spesa media regionale di cui sopra, misura pari alla spesa effettivamente accertata al 30 settembre dell'anno precedente, rapportata percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo e decrementata di una percentuale che sarà stabilita dalla Giunta regionale, a condizione, comunque, che detta misura non sia inferiore al suddetto limite massimo di variazione per:
spese di acquisto di medicinali, tenuto conto del disposto di cui all'articolo 9, quinto comma, del DL 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno ";
- il punto 5 è sostituito come segue:
" misura pari alla spesa media giornaliera per degente effettivamente accertata alla data del 30 settembre dell'anno precedente, desunta dal modello D, rapportata percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo e rivalutata dell'indice corrispondente all'aumento del costo della vita indicato con deliberazione della Giunta regionale, qualora la spesa stessa sia compresa nei limiti delle variazioni percentuali in più della spesa media regionale giornaliera per degente, che saranno determinate con deliberazione della Giunta regionale per fasce ospedaliere omogenee stabilite con la medesima deliberazione; ovvero, se la spesa media giornaliera per degente effettivamente accertata sia inferiore alla spesa media regionale per degente di cui sopra, misura pari alla spesa effettivamente accertata al 30 settembre dell'anno precedente, rapportata percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo e rivalutata dell'indice corrispondente all'aumento del costo della vita indicato con deliberazione della Giunta regionale; ovvero, se la spesa media giornaliera per degente effettivamente accertata sia superiore al limite massimo di variazione della spesa media regionale di cui sopra, misura pari alla spesa effettivamente accertata al 30 settembre dell'anno precedente, rapportata percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo, rivalutata dell'indice corrispondente all'aumento del costo della vita indicato con deliberazione della Giunta regionale.
Tale spesa, così determinata, sarà decrementata di una percentuale stabilita dalla Giunta regionale a condizione, comunque, che detta misura non sia inferiore al suddetto limite massimo di variazione per:
spese di acquisto di materiali per laboratorio analisi, per radiologia, per sale operatorie, per emodialisi, per materiali protesici, per pacemakers,per presidi sanitari vari ";
- il punto 6 è sostituito come segue:
" misura pari alla spesa media giornaliera ospedaliera per degente, risultante dal modello D alla data del 30 settembre dell'anno precedente e rapportata percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo, rivalutata dell'indice corrispondente all'aumento del costo della vita indicato con deliberazione della Giunta regionale, qualora la spesa stessa non sia superiore alla spesa media giornaliera regionale per degente, che sarà determinata dalla Giunta regionale sulla base dei dati accertati a seguito delle comunicazioni inviate dagli enti ospedalieri con il predetto modello D nel corso dell'esercizio precedente;
ovvero, misura pari alla spesa media giornaliera regionale per degente, determinata secondo la procedura di cui sopra e rivalutata dell'indice corrispondente all'aumento del costo della vita indicato con deliberazione della Giunta regionale, nel caso in cui la spesa media giornaliera ospedaliera, accertata anch' essa con le modalità surrichiamate, superi detta spesa regionale per: spese per generi alimentari ";
- il punto 7 è sostituito come segue:
" misura pari agli interessi passivi degli oneri sostenuti per il finanziamento delle necessità di cassa della competenza dell'esercizio precedente, determinati in base al risultato effettivo al 30 settembre dell'anno in cui il finanziamento si riferisce e rapportato percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo per: spese relative ad interessi passivi di gestione ";
- il punto 8 è sostituito come segue:
" misura pari alle percentuali appresso indicate della spesa corrente calcolata per le voci di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per la determinazione del fondo di riserva ordinario ospedaliero: 1,75% per gli ospedali di zona e non classificati 1,00% per gli ospedali provinciali 0,75% per gli ospedali regionali ";
- il punto 9 è sostituito come segue:
" misura pari alle percentuali appresso indicate della spesa corrente calcolata per le voci di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 per le spese di rinnovo di attrezzature sanitarie e tecnico - economali, ferma restando l'osservanza del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1974 n. 12 nei casi previsti dalla disposizione sub a) di tale articolo: 3,00% per gli ospedali di zona e non classificati 2,00% per gli ospedali provinciali e regionali ".
Art. 4
Alla legge regionale 20 gennaio 1975 n. 4, modificata con legge regionale 26 gennaio 1976 n. 7, è aggiunto il seguente articolo 3 bis: " Gli enti ospedalieri alla fine dell'esercizio devono provvedere alla inventariazione, per quantità e valore, dei materiali di consumo giacenti nel magazzino farmaceutico, magazzino radiografico, magazzino alimentari e nel magazzino biancheria da valutare al prezzo d' acquisto.
Il consiglio di amministrazione delibera sui risultati entro il 31 gennaio successivo ".
Art. 5
- le parole: " per l'anno 1975 " sono sostituite da: " fino all'attuazione del piano regionale sanitario ";
- alla lettera a), dopo aver sostituito il punto e virgola col punto, sono aggiunte le seguenti parole: " Per le sole sostituzioni di cui al precedente punto è fatto obbligo di seguire il procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 5 della
LR 6 marzo 1974 n. 12, oltre che per il personale sanitario, anche per il direttore amministrativo, per il personale amministrativo della carriera direttiva e per il personale tecnico laureato dei ruoli speciali ";
- alla lettera b), dopo il punto e virgola, sono aggiunte le parole: " nonchè per le assunzioni effettuate a seguito di parere favorevole espresso alla data di entrata in vigore della presente legge dall'assessore regionale alla sanità ai sensi dell'articolo 5 della LR 6 marzo 1974, n. 12 ";
- sono abrogati il terzo ed il quarto comma.
Art. 6
L'articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 1975 n. 4, modificata con legge regionale 26 gennaio 1976 n. 7, è sostituito dal seguente:
Gli enti ospedalieri, in attuazione degli obiettivi stabiliti dall'articolo 2 della LR 6 marzo 1974 n. 12, ed al fine di pervenire ad una più razionale combinazione dei fattori produttivi e ad una migliore utilizzazione dei servizi interni, possono deliberare trasformazioni di posti di pianta organica resi vacanti e disponibili nel corso del 1976, nonchè di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge 6 marzo 1974 n. 12 Sito esternoarticolo 5 della legge regionale 6 marzo 1974 n. 12
Art. 7
Dopo l'articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 1975 n. 4, sostituito dal precedente articolo 5, è aggiunto il seguente articolo 5 bis:
" La previsione della spesa relativa agli oneri derivanti dall'articolo 3 n. 1 lettera a/ bis è iscritta in un separato articolo del fondo di riserva, denominato " fondo di riserva straordinario ospedaliero ", destinato ad impinguare i capitoli della spesa corrente relativi al personale, contestualmente all'effettiva assunzione del medesimo.
E' fatto divieto di utilizzare tale fondo per l'impinguamento di altri capitoli del bilancio.
Le disponibilità non utilizzate al 31 dicembre dell' anno finanziario cui la previsione si riferisce, vanno in riduzione della quota del fondo regionale ospedaliero ".
Art. 8
L'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1975 n. 4, modificata con legge regionale 26 gennaio 1976 n. 7, è sostituito dal seguente:
" Le rette di degenza in corsia comune per il ricovero di soggetti che non hanno diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi del primo comma dell'art. 12 del DL 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno
Art. 9
- Al primo comma, le parole: " entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge " sono sostituite dalle seguenti: " entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio finanziario ", e le parole: " relativo all'anno 1975 " sono sostituite da: " relativo all'esercizio finanziario di competenza ".
Al detto comma sono altresì aggiunte le seguenti parole: " il prospetto di impiego del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera deve essere corredato del parere del Comitato direttivo del consorzio socio - sanitario nel cui territorio ha sede l'ente ospedaliero; qualora nel territorio dello stesso consorzio abbiano sede due o più enti ospedalieri, il parere deve essere contestuale ed unico per tutti gli enti anzidetti. Per gli enti ospedalieri aventi sede nel comune di Bologna, il detto parere sarà espresso dall'assemblea dei presidenti dei consorzi interessati.
Il parere del consorzio deve essere espresso entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la ultima richiesta di parere. Decorso tale termine, il parere si intende acquisito ".
- Il secondo comma è abrogato.
- Al terzo comma sono abrogate le parole: " per l'anno 1975 ".
Art. 10
L'articolo 11 della legge regionale 20 gennaio 1975 n. 4, modificata con legge regionale 26 gennaio 1976 n. 7, è sostituito dal seguente:
" Il fondo di riserva regionale, di cui al penultimo comma dell'articolo 1, viene suddiviso in due articoli. In uno vengono iscritte le spese, per l'importo di lire un miliardo, destinate a far fronte ad eventi straordinari ed imprevedibili, che abbiano caratteristiche ed improcastinabilità di esecuzione, al fine di non compromettere il funzionamento dei servizi di assistenza ospedaliera. La Giunta regionale provvede alla assegnazione dei relativi fondi. Nell'altro articolo vengono iscritte le spese determinate con deliberazione del Consiglio regionale, in misura percentuale rapportata alle spese correnti degli enti ospedalieri della Regione Emilia - Romagna, destinate a far fronte alle nuove assunzioni rispondenti alle esigenze del piano regionale sanitario e, nell'attesa della sua attuazione: a) per l'adeguamento del personale dei servizi speciali di diagnosi e cura; b) per l'adeguamento del personale reso necessario da inderogabili esigenze connesse a processi di ristrutturazione e di unificazione di servizi concordati tra enti ospedalieri aventi sede nello stesso consorzio per i servizi sanitari e sociali; c) per l'adeguamento, il completamento o l'istituzione di nuovi reparti o servizi. Le domande di nuove assunzioni, da inviare all' assessore regionale alla sanità entro il 31 marzo dell'anno in cui le assunzioni devono essere effettuate, devono essere corredate da una relazione illustrante il numero del personale cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 60 del DPR n. 130/ 69 Sito esterno
Art. 11
I conti consuntivi degli enti ospedalieri sono sottoposti a controllo, ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 Sito esterno, in base a una relazione del collegio dei revisori redatta a seguito dell'esame amministrativo - contabile dei conti stessi.
Art. 12
I modelli A, C, D approvati dall'articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1975 n. 4, modificata con legge regionale 26 gennaio 1976 n. 7, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.
Art. 13
Alla legge regionale 20 gennaio 1975 n. 4, modificata con legge regionale 26 gennaio 1976, n. 7, è aggiunto il seguente articolo 12 bis:
" Nel caso che il bilancio di assestamento finale, da deliberare entro il 31 dicembre di ciascun esercizio, evidenzi che un ente ospedaliero non abbia potuto far fronte alle proprie spese con i fondi stanziati secondo i criteri di ammissibilità delle spese stesse stabiliti dalla presente legge, la Giunta regionale, valutata l'opportunità di eseguire appositi accertamenti sulla gestione corrente dell'esercizio, può effettuarli, avvalendosi, ove lo ritenga, di una commissione all'uopo nominata.
La Giunta riferisce al Consiglio regionale sugli accertamenti eseguiti ".
Titolo II
NORME TRANSITORIE
Art. 14
Il prospetto d' impiego del Fondo regionale di cui all'articolo 7, primo comma, per l'anno 1976 deve essere presentato, nel rispetto del procedimento introdotto dal precedente articolo 9, entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
Le domande di nuove assunzioni ai sensi del precedente articolo 10, terzo comma, per l'anno 1976, nel rispetto del procedimento introdotto dai successivi 4 e 5 comma dello stesso articolo, non potranno superare le 400 unità complessive e le relative assunzioni non potranno essere effettuate in data anteriore al 1 ottobre 1976. Nella determinazione dell'importo destinato alla copertura delle spese, il Consiglio regionale dovrà tener conto della data di effettiva assunzione.
Art. 16
Per l'anno 1976, la misura della spesa di cui all'articolo 3, sub 3, 5 e 6, deve risultare dal modello D alla data del 31 dicembre dell'anno medesimo e viene rivalutata, con deliberazione della Giunta regionale, in base all'indice corrispondente all'aumento del costo della vita nei 12 mesi precedenti la deliberazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 15 luglio 1976

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