LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 33
CONTROLLO DELLE MASTITI BOVINE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE IGIENICA DEL LATTE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 20 agosto 1976
Art. 3
I piani di cui all'articolo precedente sono presentati alla Giunta regionale corredati dal parere di comitati provinciali o interprovinciali per le mastiti, nominati dalle amministrazioni provinciali competenti e composti dagli assessori provinciali interessati, da tecnici, da rappresentanti delle categorie interessate, nonché dai veterinari provinciali, dai capi degli ispettorati agrari provinciali, dai direttori delle sezioni zooprofilattiche e da un rappresentante delle facoltà di medicina veterinaria, là dove esse esistano.
Tali comitati esprimono periodicamente una valutazione tecnica sull'andamento e sui risultati dei piani e la trasmettono alla Giunta regionale.