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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 34

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 1975 N. 30 " DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 105 del 20 agosto 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Al secondo comma dell'art. 6 della legge 14 maggio 1975, n. 30 Sito esterno sono soppresse le parole: " Il rimborso è erogato nella misura stabilita dall'articolo 4 ". Al suddetto art. 6 sono aggiunti i seguenti commi:
" La somma da rimborsare ai sensi del secondo comma è determinata in un ammontare complessivo pari alla metà della spesa per cure effettivamente sostenute e documentate; in ogni caso non può essere inferiore alla misura stabilita dall'articolo 4. In aggiunta all'importo di cui sopra, può essere accordata, con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alle condizioni economiche del richiedente, una integrazione fino ad un ammontare complessivo pari al settanta per cento della suddetta spesa per cure, quando esse consistano in interventi di altissima chirurgia non elencati negli allegati A) e B) del DM 24 gennaio 1963. L'ammontare del rimborso, tenuto anche conto dell'eventuale integrazione di cui al comma precedente, non può comunque superare una cifra massima, che la Giunta regionale determina in via generale e preventiva ".
Art. 2
All'art. 7 della legge 14 maggio 1975, n. 30 Sito esterno, la congiunzione " e " tra gli avverbi " adeguatamente " e " tempestivamente " è sostituita dalla disgiuntiva " o ".
Art. 3
Al sesto comma dell'art. 9 della legge 14 maggio 1975, n. 30 Sito esterno, sono soppresse le parole: " In tal caso, si osservano le disposizioni di cui al precedente art. 4 " e sono aggiunte, di seguito, le seguenti disposizioni: " E' parimenti convalidato, sempre dopo che sia stato eseguito l'accertamento suddetto, il ricovero notificato oltre le ventiquattro ore, ma, in tal caso, la convalida non si estende al periodo precedente la notificazione. Il ricovero tardivo può essere tuttavia interamente convalidato, in via del tutto eccezionale, con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato il ritardo della notificazione e delle condizioni economiche del paziente o della sua famiglia quando il ricovero stesso abbia avuto esito letale ovvero per esso siano state sostenute spese di rilevante entità ". Al suddetto sesto comma è aggiunto il seguente:
" Nei casi di convalida del ricovero, ai sensi del precedente comma, si applicano le disposizioni dell' art. 4 ".
Art. 4
L'art. 26 della legge 14 maggio 1975, n. 30 Sito esterno, è sostituito dal seguente:
" Il Presidente della Giunta regionale decide sulla richiesta di ammissione di cui al precedente articolo 25. Qualora ritenga necessari, in relazione a singoli casi, più approfondite valutazioni tecniche o accertamenti specialistici, affida l'esame della richiesta alla direzione sanitaria di un ente ospedaliero della regione, presso il quale siano istituiti divisioni, sezioni o servizi della medesima specialità della prestazione per la quale si richiede il ricovero all'estero o, in mancanza, di materia equivalente o affine o di materia generale che la comprenda. La direzione provvede all'esame della richiesta facendo eseguire i necessari accertamenti diagnostici dai servizi dipendenti dall'ente ospedaliero. Quando il Presidente della Giunta regionale ritiene che le esigenze diagnostico - terapeutiche possono essere adeguatamente o tempestivamente soddisfatte presso luoghi di cura ubicati nel territorio nazionale, ne dà comunicazione all'interessato, restituendo la documentazione e indicando gli ospedali, ovvero gli istituti, enti o case di cura private idonei a prestare l'assistenza ospedaliera ".
Art. 5
Il secondo comma dell'art. 27 della legge 14 maggio 1975, n. 30 Sito esterno, è sostituito dal seguente:
" Il Presidente della Giunta regionale decide sul ricorso in opposizione, sentito un collegio medico composto da un medico designato dall'interessato contestualmente al ricorso stesso o, comunque, entro il termine indicato dal precedente comma, da un collaboratore medico regionale addetto al servizio dell'assessorato alla sanità e igiene che ha istruito la pratica ovvero, nel caso di cui all'art. 25, secondo comma, da un medico dirigente della direzione sanitaria cui è stato affidato l'esame della richiesta, e da un medico ospedaliero o universitario in servizio presso ospedali, cliniche o istituti universitari di ricovero e cura della Regione, esperto nella materia relativa alla prestazione richiesta, nominato dal Presidente della Giunta regionale ".
Il quinto comma del suddetto art. 27 è sostituito dal seguente:
" Se il ricorso in opposizione è respinto, si applicano le disposizioni del precedente art. 26, ultimo comma ".
Art. 6
L'art. 28 della legge 14 maggio 1975, n. 30 Sito esterno, è sostituito dal seguente:
" La somma da rimborsare ai sensi dell'art. 7 è determinata in un ammontare complessivo pari alla metà della spesa globale per viaggio e soggiorno, anche di eventuali accompagnatori, e per cure effettivamente sostenute e documentate. In aggiunta al rimborso di cui al primo comma, può essere accordata con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alle condizioni economiche del richiedente e della sua famiglia, una integrazione fino ad un ammontare complessivo pari al settanta per cento della spesa globale di cui al primo comma quando le cure siano consistite in interventi di altissima chirurgia non elencati negli allegati A) e B) del DM 24 gennaio 1963. L'ammontare del rimborso, tenuto conto anche dell'integrazione di cui al comma precedente, non può comunque superare una cifra massima, che la Giunta regionale determina annualmente in via generale e preventiva ".
Art. 7
Alla legge 14 maggio 1975, n. 30 Sito esterno, è aggiunto il seguente: Art. 28/ bis Anticipazione
Quando ricorrono condizioni economiche particolarmente disagiate del richiedente e della sua famiglia e le spese previste per il viaggio e le cure siano molto elevate, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può accordare una anticipazione sulla somma da rimborsare ai sensi del primo comma dell'articolo 28.
L'anticipazione non può superare l'ottanta per cento della metà della spesa globale documentalmente preventivata per viaggio o soggiorno, anche di eventuali accompagnatori, e per cure, e, in ogni caso, non potrà essere superiore ai due terzi della cifra massima annualmente determinata dalla Giunta regionale a norma dell'ultimo comma dell'articolo 28.
Se in sede di conguaglio risulta che la somma anticipata sia superiore a quella da rimborsare, la Giunta regionale deve ripetere quanto indebitamente pagato.
Art. 8
L'art. 34, primo comma, sub b), della legge 14 maggio 1975, n. 30 Sito esterno, è sostituito dal seguente:
b) " di residenza degli aventi diritto di cui è stato autorizzato il ricovero, quando trattasi di ricoveri all'estero o in regime di assistenza indiretta, ivi compresi i ricoveri in situazioni di emergenza ai sensi dell'art. 9, commi quinto e sesto. Restano tuttavia di competenza della Giunta regionale le funzioni concernenti adempimenti contabili relativi ai rimborsi di cui all'art. 6 e all'art. 28, quando ricorrono le condizioni da essi stabilite per corrispondere anche le integrazioni ".
Al suddetto art. 34 sono altresì aggiunti i seguenti commi:
" E' tuttavia facoltà del Consiglio regionale attribuire il compito del pagamento ai Presidenti dei consorzi per i servizi sanitari e sociali convenzionati, in qualità di funzionari delegati, ai sensi dell' art. 2 del Regolamento regionale 3 giugno 1975, n. 40 " per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati ".
Spetta alla Giunta regionale di stabilire, con proprio atto, l'entità e la periodicità degli accreditamenti da effettuarsi ai funzionari delegati ".
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 19 agosto 1976

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