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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 35

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1973, N. 30 " COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE DELLO STATO 3 DICEMBRE 1971, N. 1102, RECANTE, NUOVE NORME PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA, " E DELLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1974, N. 6 " ISTITUZIONE DEL CIRCONDARIO DI RIMINI "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 20 agosto 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Allorchè i Consigli delle Comunità Montane, ai sensi dell'art. 14 della legge 31 gennaio 1975 n. 12 Sito esterno, esercitano le funzioni proprie dei comitati comprensoriali, ad essi partecipano, in deroga all'art. 8 della legge regionale 17 agosto 1973 n. 30, tre rappresentanti eletti con voto limitato dal Consiglio provinciale.
Ove, per intervenuta variazione di delimitazione di zona omogenea ai sensi dell'art. 4 della legge 17 agosto 1973 n. 30 Sito esterno, la Comunità Montana sia compresa nel territorio di più Province, il numero dei rappresentanti può essere elevato a sei. In tal caso, il Consiglio regionale provvede alla determinazione del numero dei rappresentanti da attribuire a ciascuna Provincia.
Art. 2
In deroga all'art. 8 della legge 17 agosto 1973, n. 30 Sito esterno, gli Statuti delle Comunità Montane hanno la facoltà di disporre che sia ridotto il numero dei rappresentanti assegnati a ciascun Comune, in modo che i Consigli delle Comunità siano composti da un numero di membri non superiore a ottanta.
Resta salva l'approvazione, da parte del Consiglio regionale, della variazione di Statuto prevista dall'art. 3 della legge sopra citata.
Art. 3
Il Comitato circondariale di Rimini, nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge regionale 22 gennaio 1974 n. 6 e dall'art. 16 della legge regionale 31 gennaio 1975 n. 12, agisce ai sensi dell'art. 1 - quarto comma della predetta legge regionale n. 12.
La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 26 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, si applica anche al Comitato circondariale di Rimini.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 19 agosto 1976

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