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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 36

INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE COOPERATIVE OPERANTI NEI SETTORI ZOOTECNICO E LATTIERO - CASEARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 del 20 agosto 1976

Art. 4
Alle cooperative di cui al precedente articolo 2, che attuano programmi di razionalizzazione del settore zootecnico mediante processi di ristrutturazione e di aggregazione, da realizzarsi anche attraverso acquisti di impianti esistenti o costruzione di nuovi impianti, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 40% della spesa ammessa, elevabile al 50% per le zone montane.
La Giunta regionale può inoltre concedere, per l'intera differenza fra la spesa ammessa ed il contributo di cui al precedente comma, un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento, della durata massima di anni 20, contratti ai termini dell' art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 Sito esterno. Il concorso regionale è pari alla differenza fra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito e le rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso agevolato. La misura del tasso agevolato e del tasso di riferimento sarà quella stabilita, per interventi analoghi, dalle leggi statali in vigore.

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