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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 36

INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE COOPERATIVE OPERANTI NEI SETTORI ZOOTECNICO E LATTIERO - CASEARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 del 20 agosto 1976

Art. 8
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1976, l'amministrazione regionale fa fronte come segue:
a) quanto alle spese per i contributi in conto capitale di cui al 1 comma dell'art. 4, mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 dotato di uno stanziamento di L.1.500.000.000 ed il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75200 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce 1 dell'elenco n. 5 annesso al bilancio medesimo;
b) quanto al limite di impegno per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al 2 comma dell'art. 4 e art. 5, mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 e dei bilanci successivi fino al 1997 compreso, dotato di uno stanziamento di annue Lire 220.000.000.
Per l'esercizio 1976, alla copertura della spesa di L.220.000.000 l'amministrazione regionale provvede mediante il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75300 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma alla voce 1 dell'elenco n. 6 annesso al bilancio medesimo.

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