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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 36

INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE COOPERATIVE OPERANTI NEI SETTORI ZOOTECNICO E LATTIERO - CASEARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 del 20 agosto 1976

Art. 5
Alle cooperative di cui all'art. 2 della presente legge che abbiano proceduto ad effettuare investimenti fissi con inizio in data successiva al 1 aprile 1972, la Giunta regionale può concedere i benefici di cui al 2 comma del precedente articolo 4, sempre che si verifichino le condizioni di cui al 1 comma dell'art. 3.
L'ammontare del mutuo va commisurato all'intera spesa sostenuta e documentata dalla cooperativa per la realizzazione dell'impianto, ivi compresi i macchinari fissi ad esso connessi, dedotti gli eventuali contributi in conto capitale e mutui agevolati accordati, per gli stessi scopi, dalla Comunità economica europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici.

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