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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1976, n. 37

ASSEGNAZIONE DI FONDI ALL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SpA PER FAVORIRNE L'ATTIVITA' E LO SVILUPPO IN CONFORMITA' AI PROGRAMMI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 25 agosto 1976

Art. 2
I fondi di cui al precedente articolo dovranno essere utilizzati per l'attuazione dei progetti operativi indicati nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1976 presentata dall'ERVETSpA alla Regione a norma dell'articolo 8 della legge regionale istitutiva 18- 12- 1973, n. 44, nonchè per la esecuzione di specifici programmi che saranno affidati all'ERVETSpA dalla Regione in attuazione di leggi regionali.
Al perseguimento delle finalità di cui al 1 comma del presente articolo sono altresì destinate le autorizzazioni di spesa previste dalle leggi regionali 5 Giugno 1975, n. 43 e 20 Dicembre 1974, n. 56 per la parte non ancora utilizzata al momento della entrata in vigore della presente legge.

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