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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 settembre 1976, n. 39

NORME PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLA PRODUZIONE E PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ZOOTECNICI NONCHÉ PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL LATTE ALLA PRODUZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 121 del 2 settembre 1976

Art. 11
Per gli interventi di cui al precedente art. 6 - 3° comma - è autorizzata la spesa di L.30.000.000 in ciascuno degli esercizi 1976 - 1977 - 1978 e 1979.
Per l'esercizio finanziario 1976 l'Amministrazione regionale fa fronte all'onere derivante dall'attuazione della presente legge mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio medesimo ed il prelevamento di pari importo del fondo di cui al capitolo 48100 secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al Bilancio di previsione 1976.

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