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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 settembre 1976, n. 39

NORME PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLA PRODUZIONE E PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ZOOTECNICI NONCHÉ PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL LATTE ALLA PRODUZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 121 del 2 settembre 1976

Art. 4
Il comitato economico di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306 Sito esterno, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Esso è presieduto dall'assessore regionale competente ed è composto da tre rappresentanti designati da ciascuna delle associazioni riconosciute ai sensi del successivo art. 5.
Del comitato fa parte, con funzioni consultive, un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

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