LEGGE REGIONALE 1 settembre 1976, n. 39
NORME PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLA PRODUZIONE E PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ZOOTECNICI NONCHÉ PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL LATTE ALLA PRODUZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 121 del 2 settembre 1976
Art. 5
La Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali e cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, delibera, su conforme parere della competente commissione consiliare, sul riconoscimento delle associazioni di cui al precedente art. 2, entro sessanta giorni dalla presentazione delle istanze.
Il Presidente della Giunta regionale emette il relativo decreto di riconoscimento.