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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 settembre 1976, n. 39

NORME PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLA PRODUZIONE E PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ZOOTECNICI NONCHÉ PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL LATTE ALLA PRODUZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 121 del 2 settembre 1976

Art. 6
Le deliberazioni dell'assemblea annuale delle associazioni, riguardanti la entità dei contributi a carico degli associati, sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.
Le associazioni dei produttori riconosciute possono beneficiare delle provvidenze regionali previste per le cooperative agricole.
La Regione può concedere contributi alle associazioni, fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile, per l'attuazione di programmi per la formazione e riqualificazione di personale dirigente.
La Regione, con apposito provvedimento, concede alle associazioni dei produttori riconosciute ai sensi del precedente art. 5 contributi per le spese di avviamento in rapporto alla produzione venduta o valorizzata direttamente e al numero dei soci e tenuto conto degli analoghi contributi previsti da norme statali o comunitarie.
Le associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti della CEE.

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