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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 novembre 1976, n. 45

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN CAPITALE PER OPERE DI EDILIZIA OSPEDALIERA NEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 148 del 6 novembre 1976

Art. 5
L'accreditamento a favore degli Enti beneficiari dei contributi in capitale, assegnati ai sensi della presente legge, è effettuato in base alle disposizioni dell'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, con le seguenti specifiche modalità:
1) Il primo e secondo acconto verranno posti a disposizione, rispettivamente nella misura del 50% e del 40%, con riferimento all'importo complessivo del contributo regionale assegnato anche se l'esecuzione delle opere ha luogo mediante scorpori separati. In tali casi il primo acconto del contributo regionale verrà reso disponibile previa produzione del verbale di consegna o della dichiarazione di inizio dei lavori in economia di una qualsiasi delle opere scorporate. La terza rata complessiva del 10% a saldo verrà posta a disposizione in sede di omologazione degli atti di collaudo di una qualsiasi delle opere scorporate.
2) Quando si tratti di opere in via di definizione tecnico - amministrativa di cui al precedente art. 2, secondo comma, i provvedimenti di conferma e di liquidazione del contributo regionale potranno essere emessi in unico contesto, prendendo a base gli atti di collaudo nonchè le eventuali perizie riguardanti le revisioni - prezzi disposte in via definitiva debitamente approvati dagli Enti beneficiari ed omologati dalla Giunta regionale.
3) Gli importi derivanti da interessi di cui al precedente articolo 2, terzo comma, saranno ammessi a contributo e liquidati con atto della Giunta regionale, sulla base delle risultanze degli atti deliberativi all'uopo adottati da parte degli Enti interessati, con riferimento ai conteggi giustificativi di detti oneri.

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