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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 novembre 1976, n. 45

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN CAPITALE PER OPERE DI EDILIZIA OSPEDALIERA NEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 148 del 6 novembre 1976

Art. 6
Per i contributi da erogare con le modalità di cui al punto 1 del precedente art. 5, sono autorizzate presso l'Istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria regionale, apposite aperture di credito in conto corrente a favore dei Presidenti degli Enti Ospedalieri o delle Amministrazioni provinciali beneficiarie dei contributi, sia in conto della competenza che in conto dei residui.
Le aperture di credito suddette non potranno superare l'importo assegnato alle singole Amministrazioni in attuazione della presente legge.
I Presidenti delle Amministrazioni assegnatarie dei fondi dispongono la erogazione dei contributi sulla base dei prescritti atti amministrativi assunti dai competenti organi delle rispettive amministrazioni, mediante la emissione di assegni bancari localizzati e non trasferibili, ovvero mediante la emissione di ordini di pagamento a firma congiunta dei medesimi, tratti sulla apertura di credito stessa.
Le liquidazioni a saldo saranno disposte sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale di omologazione degli atti di collaudo delle opere, anche se scorporate, fatte salve in questo caso le risultanze delle successive deliberazioni della Giunta regionale di omologazione degli atti definitivi di collaudo delle opere nella loro globalità. Sia gli assegni che gli ordini di pagamento dovranno riportare la firma congiunta dei Presidenti e dei Responsabili dell'ufficio di ragioneria delle Amministrazioni beneficiarie.
Per il funzionamento delle aperture di credito di cui al precedente comma, si richiamano le norme di cui al " Regolamento regionale per la disciplina della gestione dei fondi accreditati ai Funzionari delegati ", n. 40 del 3 giugno 1975 della Regione Emilia - Romagna.
Per i contributi da erogare con le modalità di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 5, sarà provveduto alla emissione di normali mandati di pagamento diretti a favore delle Amministrazioni beneficiarie dei contributi medesimi.

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