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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 novembre 1976, n. 45

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN CAPITALE PER OPERE DI EDILIZIA OSPEDALIERA NEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 148 del 6 novembre 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere contributi in capitale per opere di edilizia ospedaliera secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
L'intervento finanziario della Regione è diretto ad assicurare sia il completamento di opere di edilizia ospedaliera già incluse nei programmi approvati in applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 574 Sito esterno e successive modificazioni e fruenti dei relativi contributi statali, sia la esecuzione di opere che, pur non comprese nei programmi anzidetti, siano tuttavia incluse nel piano regionale ospedaliero ovvero, in attesa della approvazione di detto piano, siano comunque congruenti con gli indirizzi e gli orientamenti già maturati ai fini della predisposizione del piano stesso.
Art. 2
I contributi regionali in capitale sono ragguagliati al costo dei lavori da finanziare e possono essere concessi fino a copertura totale di detto costo.
I contributi anzidetti possono essere assegnati anche per opere in corso di esecuzione o in via di definizione tecnico - amministrativa ai fini della omologazione degli atti di collaudo.
Gli stessi contributi possono essere destinati, tra l'altro, alla copertura di oneri maturati e maturandi derivanti da revisione dei prezzi contrattuali, da liquidazione di indennità di espropriazione, da perizie di variante o suppletive, da risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale, da applicazione
dell'IVA nonchè dal pagamento di interessi dovuti a ditte appaltatrici o ad istituti bancari per operazioni di prefinanziamento.
I predetti contributi possono essere destinati anche alla fornitura e messa in opera di attrezzature inerenti l'attività ospedaliera.
E' in facoltà degli Enti beneficiari dei contributi regionali previsti dalla presente legge e dalla legge regionale 28 maggio 1975, n. 35 destinare ad opere di abbellimento artistico le quote di cui alla legge 29 luglio 1949, n. 717 Sito esterno e successive modifiche.
Art. 3
Le fattispecie ed i procedimenti amministrativi connessi e conseguenti alla attuazione della presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18 e successive modifiche, salvo quanto più specificamente disposto dalla presente legge.
E' richiamato, in quanto applicabile, l'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.
Art. 4
Gli Enti beneficiari dei contributi regionali ai sensi della presente legge hanno facoltà di affidare la realizzazione delle opere in concessione mediante apposita convenzione, ad enti, a imprese o a consorzi di imprese, nonchè a cooperative o loro consorzi.
L'affidamento in concessione è disposto con provvedimento motivato dall'ente concedente, adottato previo confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando.
L'amministrazione concedente si pronuncia sulla base del giudizio espresso da apposita commissione esaminatrice delle offerte presentate, previamente nominata a cura della stessa amministrazione.
Il bando di appalto viene pubblicato con le modalità di cui all'art. 7 della legge 2- 2- 1973, n. 14 Sito esterno.
Gli enti, le imprese, le cooperative ed i consorzi che partecipano alla gara devono fornire la dimostrazione della loro capacità tecnica economica e finanziaria.
Per quanto non previsto dalla presente disposizione gli enti concedenti faranno riferimento alla vigente legislazione statale, in quanto applicabile.
Art. 5
L'accreditamento a favore degli Enti beneficiari dei contributi in capitale, assegnati ai sensi della presente legge, è effettuato in base alle disposizioni dell'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, con le seguenti specifiche modalità:
1) Il primo e secondo acconto verranno posti a disposizione, rispettivamente nella misura del 50% e del 40%, con riferimento all'importo complessivo del contributo regionale assegnato anche se l'esecuzione delle opere ha luogo mediante scorpori separati. In tali casi il primo acconto del contributo regionale verrà reso disponibile previa produzione del verbale di consegna o della dichiarazione di inizio dei lavori in economia di una qualsiasi delle opere scorporate. La terza rata complessiva del 10% a saldo verrà posta a disposizione in sede di omologazione degli atti di collaudo di una qualsiasi delle opere scorporate.
2) Quando si tratti di opere in via di definizione tecnico - amministrativa di cui al precedente art. 2, secondo comma, i provvedimenti di conferma e di liquidazione del contributo regionale potranno essere emessi in unico contesto, prendendo a base gli atti di collaudo nonchè le eventuali perizie riguardanti le revisioni - prezzi disposte in via definitiva debitamente approvati dagli Enti beneficiari ed omologati dalla Giunta regionale.
3) Gli importi derivanti da interessi di cui al precedente articolo 2, terzo comma, saranno ammessi a contributo e liquidati con atto della Giunta regionale, sulla base delle risultanze degli atti deliberativi all'uopo adottati da parte degli Enti interessati, con riferimento ai conteggi giustificativi di detti oneri.
Art. 6
Per i contributi da erogare con le modalità di cui al punto 1 del precedente art. 5, sono autorizzate presso l'Istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria regionale, apposite aperture di credito in conto corrente a favore dei Presidenti degli Enti Ospedalieri o delle Amministrazioni provinciali beneficiarie dei contributi, sia in conto della competenza che in conto dei residui.
Le aperture di credito suddette non potranno superare l'importo assegnato alle singole Amministrazioni in attuazione della presente legge.
I Presidenti delle Amministrazioni assegnatarie dei fondi dispongono la erogazione dei contributi sulla base dei prescritti atti amministrativi assunti dai competenti organi delle rispettive amministrazioni, mediante la emissione di assegni bancari localizzati e non trasferibili, ovvero mediante la emissione di ordini di pagamento a firma congiunta dei medesimi, tratti sulla apertura di credito stessa.
Le liquidazioni a saldo saranno disposte sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale di omologazione degli atti di collaudo delle opere, anche se scorporate, fatte salve in questo caso le risultanze delle successive deliberazioni della Giunta regionale di omologazione degli atti definitivi di collaudo delle opere nella loro globalità. Sia gli assegni che gli ordini di pagamento dovranno riportare la firma congiunta dei Presidenti e dei Responsabili dell'ufficio di ragioneria delle Amministrazioni beneficiarie.
Per il funzionamento delle aperture di credito di cui al precedente comma, si richiamano le norme di cui al " Regolamento regionale per la disciplina della gestione dei fondi accreditati ai Funzionari delegati ", n. 40 del 3 giugno 1975 della Regione Emilia - Romagna.
Per i contributi da erogare con le modalità di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 5, sarà provveduto alla emissione di normali mandati di pagamento diretti a favore delle Amministrazioni beneficiarie dei contributi medesimi.
Art. 7
Con riferimento al precedente art. 1 è approvato il programma degli interventi quale risulta dall' elenco allegato alla presente legge, anche in attuazione dell'art. 14 della legge 16 ottobre 1975 n. 492 Sito esterno.
Il Consiglio regionale può con proprie motivate deliberazioni apportare modifiche od integrazioni al programma suddetto.
In caso di rifinanziamento della presente legge, il Consiglio regionale approverà con proprie deliberazioni, adottate su proposta della Giunta, i programmi dei successivi interventi di spesa.
Nello stesso modo il Consiglio potrà modificare tali programmi.
Art. 8
La Giunta regionale dispone la formale conferma dei contributi assegnati dal Consiglio ed esercita le altre attribuzioni che sono demandate alla sua competenza a norma della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, e della presente legge.
La stessa Giunta, al fine di favorire la più rapida attuazione degli investimenti, è autorizzata a prescrivere agli enti interessati congrui termini per l'approvazione dei progetti, per l'inizio dei lavori e per l'utilizzazione dei finanziamenti regionali.
Scaduti inutilmente tali termini, la Giunta è autorizzata a proporre al Consiglio la revoca dei contributi regionali.
La stessa Giunta, ai fini di accelerare i procedimenti di gestione, può delegare l'esercizio delle proprie funzioni al Presidente o a singoli componenti secondo le direttive da essa deliberate.
La Giunta regionale presenta trimestralmente alla Commissione consiliare competente una dettagliata relazione circa l'andamento dei lavori e dei pagamenti, con riferimento a ciascuna opera finanziata.
Art. 9
Agli oneri derivanti dalla prima attuazione della presente legge, ammontanti a complessive Lire 36.724.388.000, l'Amministrazione regionale provvede mediante la istituzione di due appositi capitoli di spesa:
a) un primo capitolo di spesa, la cui copertura finanziaria è garantita dalla quota parte spettante alla Regione Emilia - Romagna dei fondi assegnati dallo Stato a norma dell'articolo 14 del DL 13 agosto 1975, n. 376 Sito esterno convertito nella legge 16 ottobre 1975 n. 492 Sito esterno, per complessive L.33.274.388.000.
Tale capitolo sarà iscritto nei bilanci per gli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978, rispettivamente con uno stanziamento di L.13.000.000.000, Lire 16.000.000.000 e Lire 4.274.388.000 secondo il prevedibile stato d' avanzamento della spesa nei diversi esercizi, cui sono commisurate a norma della soprarichiamata legge n. 492 le erogazioni di fondi da parte dello Stato. Quanto all'esercizio 1976 la iscrizione del nuovo capitolo avviene mediante il prelievo della somma di Lire 13.000.000.000 dal Fondo di cui al Capitolo 75200 del Bilancio 1976, nel rispetto della destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce n. 5 dell'elenco n. 5 annesso al Bilancio di previsione medesimo. Su tali capitoli di spesa graveranno, con riferimento al prevedibile loro divenire, gli impegni ed i pagamenti delle opere di edilizia ospedaliera di cui all'elenco allegato alla presente legge, con esclusione delle opere finanziate con i fondi di cui alla successiva lettera b);
b) un secondo capitolo di spesa da iscrivere sul solo Bilancio per l'esercizio finanziario 1976 dotato di uno stanziamento di L.3.446.000.000, la cui copertura finanziaria è fornita da quota parte dell'Avanzo d' Amministrazione dell'esercizio 1975, applicato al Bilancio per l'esercizio 1976 con il 1 provvedimento legislativo di variazione al Bilancio medesimo. La iscrizione del capitolo è disposta mediante il prelievo di pari importo dal Fondo di cui al Capitolo 75100 del Bilancio 1976, nel rispetto della destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce n. 14 dell'elenco n. 4 annesso al Bilancio medesimo, aggiunta all'elenco con 1 provvedimento di variazione di Bilancio.
Su tale capitolo di spesa graveranno gli impegni ed i pagamenti concernenti le opere di edilizia ospedaliera indicate nell'elenco allegato ai nn. 4, 6 lett. a) e b), 11 e 27 e riguardanti opere in corso di esecuzione od in via di definizione tecnico - amministrativa, ed oneri di prefinanziamento.
Art. 10
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a)Variazioni in aumento:
Cap.72300 Contributi in capitale per la realizzazione di opere di edilizia ospedaliera coi fondi assegnati dallo Stato a norma dell' art. 14 del DL 13 agosto 1975, n. 376 Sito esterno convertito nella Legge 16 ottobre 1975, n. 492 Sito esterno. (Titolo II - Sezione IV - Categoria 11a - Rubrica 1a)(cni)
L.13.000.000.000
Cap.72310 Contributi in capitale sulle spese per la realizzazione di opere di edilizia ospedaliera. (Titolo II - Sezione IV - Categoria 11a - Rubrica 1a)(cni)
L.3.446.000.000
b)Variazioni in diminuzione:
Cap.75100 Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
L.3.446.000.000
Cap.75200 Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
L.13.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 5 novembre 1976

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