Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 novembre 1976, n. 46

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ASILI - NIDO TRASFERITI AI COMUNI MEDESIMI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1975, N. 698 Sito esterno RELATIVA ALLO SCIOGLIMENTO DELL'ONMI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 6 novembre 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale quale concorso " una tantum " alle spese sostenute dai Comuni per le opere di sistemazione, ristrutturazione e ampliamento degli asili - nido trasferiti ai Comuni medesimi in attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 698 Sito esterno.
I contributi di cui al precedente comma possono essere concessi anche per immobili non di proprietà comunale, purchè, in base ad apposita convenzione, detti edifici siano ceduti in uso ai Comuni con destinazione specifica ad asilo - nido per una durata non inferiore ad anni 50.
Art. 2
I contributi di cui al precedente art. 1 sono concessi fino alla concorrenza massima del 90% della spesa ammessa a contributo, con priorità per i casi nei quali l'asilo - nido trasferito al Comune in attuazione della legge 698 sia l'unico esistente nel territorio del Comune stesso.
L'entità dei contributi sarà commisurata alla reale capacità degli enti attuatori di finanziare con mezzi propri la quota di spesa non coperta dal contributo regionale.
Art. 3
Per ottenere i contributi i Comuni dovranno inoltrare domanda alla Regione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
- atto deliberativo che approva l'intervento ed il relativo piano finanziario;
- progetto esecutivo o di massima dei lavori o relazione tecnica con indicazione della spesa analitica complessiva prevista.
Art. 4
I progetti di ristrutturazione degli edifici di cui alla presente legge dovranno, per quanto possibile, riferirsi ai criteri e agli standards determinati per la costruzione degli asili - nido comunali dalla legge regionale n. 15 del 7 marzo 1973 e dal suo regolamento di esecuzione n. 51 del 27 dicembre 1973.
Art. 5
I contributi di cui alla presente legge sono assegnati dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.
L'Amministrazione regionale provvederà alla erogazione di una quota pari al 90% dell'intera assegnazione, previa produzione da parte degli enti beneficiari dell'atto formale di consegna dei lavori previsti dal progetto oppure della dichiarazione d' inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta.
La quota del 10% a saldo sarà erogata in sede di omologazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Art. 6
All'onere di L.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, l'Amministrazione provvede mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa ed il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 13 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.
Art. 7
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a)Variazioni in aumento:
Cap. 74200 Concessione di contributi in conto capitale ai Comuni per la ristrutturazione degli asili nido trasferiti ai Comuni medesimi in attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 698 Sito esterno - " Scioglimento dell'ONMI ". (Titolo II - Sezione 5a - Categoria 11a - Rubrica 4a(cni)
L.500.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap.75100 Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
L.500.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 5 novembre 1976

Espandi Indice