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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1976, n. 51

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI MINORI PER IL RIATTAMENTO DI EDIFICI DI LORO PROPRIETÀ DESTINATI AD ATTIVITÀ CIVICHE ED AMMINISTRATIVE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 158 del 4 dicembre 1976

Art. 9
Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge è stabilito, per l'esercizio finanziario 1976, un limite d'impegno di L.60.000.000.
Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari dal 1976 al 2010 ammontano a L.60.000.000.
Per fare fronte alle spese conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 7 della presente legge, è disposta la iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1976 e successivi di un capitolo denominato "Fondo di garanzia per fare fronte agli oneri derivanti dalla prestazione di garanzia fidejussoria regionale a favore dei Comuni e loro Consorzi sui mutui contratti dagli stessi per il finanziamento di opere di riattamento di edifici pubblici destinati ad attività civiche ed amministrative", con uno stanziamento di L.10.000.000.
Il capitolo istituito ai sensi del precedente comma viene incluso nell'elenco n. 1 " Spese obbligatorie e d'ordine " annesso allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 e di quello degli esercizi successivi.
Per l'esercizio finanziario 1976, all'onere complessivo di L.70.000.000 l'Amministrazione Regionale fa fronte mediante il prelievo di pari importo:
a) quanto a L.10.000.000 dal Fondo di cui al Capitolo 48100 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1976;
b) quanto a L.60.000.000 dal Fondo di cui al Capitolo 75100 del Bilancio medesimo, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce dell'elenco n. 4 annessa al Bilancio stesso.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n.6 "Norme sul riordino istituzionale", ora abrogata.

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