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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 dicembre 1976, n. 52

CONTRIBUTI PER L'ELABORAZIONE DI PIANI E PROGETTI D' INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 159 del 4 dicembre 1976

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Iniziative ammesse a contributo
Art. 3 - Soggetti destinatari
Art. 4 - Misura dei contributi in conto capitale
Art. 5 - Modalità per la concessione dei contributi
Art. 6 - Graduatoria delle domande
Art. 7 - Liquidazione dei contributi
Art. 8 - Norma finanziaria
Art. 9 - Variazione di bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
Al fine di favorire la formazione dei piani per l'adeguamento e lo sviluppo delle attività commerciali previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 Sito esterno, dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524 Sito esterno, dalla legge 19 maggio 1976 n. 398 Sito esterno, e da altre leggi dello Stato e della Regione, nonchè la redazione di progetti di intervento per l'ammodernamento e la ristrutturazione del sistema distributivo, la Regione concede contributi in conto capitale agli Enti indicati al successivo art. 3.
Art. 2
Iniziative ammesse a contributo
L'intervento finanziario della Regione di cui all' art. 1 è destinato alle iniziative che abbiano per oggetto:
a) adozione dei progetti di coordinamento dei piani comunali e intercomunali di sviluppo commerciale previsti dall'art. 5 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12;
b) revisione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 Sito esterno;
c) adozione dei piani relativi agli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524 Sito esterno;
d) adozione delle integrazioni ai piani di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 Sito esterno, con norme e direttive concernenti il commercio ambulante previste dalla legge 19 maggio 1976, n. 398 Sito esterno;
e) adozione dei piani relativi ad altre attività commerciali e distributive previsti da leggi dello Stato e della Regione;
f) redazione di progetti di fattibilità ed esecutivi relativi alla costruzione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di centri di vendita al dettaglio, di mercati rionali e di altre strutture distributive al dettaglio.
Art. 3
Soggetti destinatari
Sono ammessi ai contributi previsti dalla presente legge:
a) i Comitati comprensoriali istituiti ai sensi della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12;
b) il Comitato circondariale di Rimini previsto dalla legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6;
c) le Comunità Montane costituite ai sensi della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30 e successive modificazioni;
d) i Comuni, limitatamente alle iniziative di cui al punto f) del precedente articolo 2.
e) le Società a partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali, limitatamente alle iniziative inerenti la progettazione di centri commerciali al dettaglio di cui al punto f) del precedente articolo 2.
In attesa del pieno funzionamento dei Comitati comprensoriali, possono essere ammessi ai contributi previsti dalla presente legge i Comuni che si associano per assicurare un inquadramento sovracomunale ai piani previsti ai punti b), c), d) ed e) del precedente art. 2.
Art. 4
Misura dei contributi in conto capitale
I contributi in conto capitale di cui all'art. 1 sono concessi nella misura massima del 70% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.
I contributi previsti nella presente legge non sono cumulabili con altri contributi concessi dalla Regione ad altro titolo per le stesse opere relative alla medesima iniziativa.
Art. 5
Modalità per la concessione dei contributi
Le domande per la concessione dei contributi devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale.
Le domande che fanno carico allo stanziamento per l'esercizio 1976 devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
quelle relative agli esercizi successivi dovranno essere presentate entro il mese di marzo di ogni anno.
Le domande devono essere corredate da un preventivo di spesa e da copia delle eventuali deliberazioni relative all'affidamento degli incarichi a liberi professionisti o ad uffici pubblici per la redazione dei piani o dei progetti che s' intendono predisporre.
La spesa ammissibile a contributo si intende comprensiva degli oneri occorrenti per le consulenze e le indagini preliminari.
Art. 6
Graduatoria delle domande
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fissa i criteri prioritari per la concessione dei contributi e delibera la graduatoria delle domande e la concessione dei contributi stessi.
La delibera della Giunta regionale viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 7
Liquidazione dei contributi
La liquidazione della spesa spetta alla Giunta regionale o, su delega di questa, al Presidente o a un componente della Giunta stessa.
La liquidazione dei contributi avviene in due fasi:
- per il 50% a seguito dell'avvenuta approvazione del provvedimento di concessione del contributo;
- per il 50% a seguito dell'invio alla Regione dei piani o dei progetti adottati e della documentazione di liquidazione delle relative spese. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori al preventivo, il contributo sarà ridotto in misura proporzionale.
Art. 8
Norma finanziaria
Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1976, la spesa di L.300.000.000.
All'onere di L.300.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1976, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa ed il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 6 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.
Gli stanziamenti per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, per gli anni successivi, verranno determinati con legge regionale da adottare in sede di approvazione del bilancio di previsione.
Art. 9
Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap.56550 Contributo in capitale ad Enti al fine di favorire la formazione di piani per l'adeguamento e lo sviluppo delle attività commerciali nonchè la redazione di progetti di intervento per l'ammodernamento e la ristrutturazione del sistema distributivo. (Titolo II - Sezione 2a - Categoria 11a - Rubrica 4a(cni)
L.300.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap.75100 Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
L.300.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 3 dicembre 1976

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